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LEGGE 2 dicembre 1991, n. 399

Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 2/1/1992
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Testo in vigore dal: 2-1-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice  di
procedura  civile,  approvate  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto  del  Ministro
di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze,
nei  casi  di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura
delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice  di
procedura  civile,  approvate  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto  del  Ministro
di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze,
nei  casi  di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura
delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".