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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 359

Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2022)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 26-11-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1  aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986,  n.
135,  recante  approvazione  del regolamento che stabilisce i criteri
per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione
della pubblica sicurezza e al personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia;
  Ritenuto   necessario   aggiornare  le  disposizioni  del  predetto
regolamento;
  Acquisito il parere del  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
generale del 22 aprile 1991;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 settembre 1991;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della difesa e delle finanze;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento
che stabilisce i criteri  per  la  determinazione  dell'armamento  in
dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
                               Capo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                             Generalita'
  1.  L'armamento  in  dotazione  all'Amministrazione  della pubblica
sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia e' adeguato e proporzionato  alle  esigenze  della  tutela
dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica, della prevenzione e della
repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          cosi'   recita:   "1.   I  criteri  per  la  determinazione
          dell'armamento  in  dotazione   all'Amministrazione   della
          pubblica  sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta
          Amministrazione  che  svolge  funzioni  di   polizia   sono
          stabiliti,  anche  in  difformita'  alle  vigenti  norme in
          materia   di   armi,   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i  Ministri  della  difesa  e  delle  finanze,
          sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
          pubblica".