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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1991, n. 355

Regolamento recante la soppressione dei consigli di leva di Verona e Messina e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 22-11-1991
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e,  in  particolare,  l'art.
41,  il  quale  prevede  che,  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  sono  emanate  norme  regolamentari  per   disporre   la
variazione  del  numero,  delle  sedi  e  delle  zone  di  competenza
territoriale dei consigli di leva,  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  1964,
n. 237; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990,  n.
204; 
  Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 febbraio 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1991; 
  Considerata la necessita' di estendere la sperimentazione  in  atto
del  nuovo  modello  di   organizzazione   periferica   della   leva,
nell'intento di semplificarne le procedure e le strutture esistenti; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I consigli di leva di Verona e Messina, compresi  nella  tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 
204, sono soppressi a decorrere dal 1 ottobre 1991. 
  2. Il numero, le sedi e le  zone  di  competenza  territoriale  dei
consigli di  leva  sono  rideterminati  nella  tabella  allegata  che
sostituisce quella  in  allegato  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 giugno 1990, n. 204. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROGNONI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991 
  Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 3 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il testo dell'art. 41 della legge n.  191/1975  (Nuove
          norme per il servizio di leva) e' il seguente: 
             "Art. 41. - Il numero, le sedi e le zone  di  competenza
          territoriale dei consigli di leva di  cui  alla  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          febbraio 1964, n. 237 e alla tabella allegata alla presente
          legge, possono essere variati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica in relazione alle esigenze di servizio". 
             - Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla
          leva ed il reclutamento obbligatorio  nell'Esercito,  nella
          Marina e nell'Aeronautica. 
             - Il D.P.R. n. 204/1990 reca:  "Regolamento  recante  la
          soppressione  del  consiglio   di   leva   di   Treviso   e
          rideterminazione del numero, delle sedi  e  delle  zone  di
          competenza territoriale dei consigli di leva". 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il titolo del D.P.R. n. 204/1990 si veda  in  nota
          alle premesse.