stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1991, n. 354

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-11-1991
al: 7-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, nonche' il relativo regolamento, approvato  con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la  necessita'  di  disciplinare,  con  regolamento  da
emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto  n.  2440  del
1923, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da
parte del Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 4 aprile 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 1991; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi  dell'art.  8,
comma primo, del regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  debbono
farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti per legge  al
Provveditorato generale dello  Stato  o  all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato, sono i seguenti: 
    a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione  dei  locali
con i relativi impianti, infissi e manufatti; 
    b) locazione a breve termine di locali, qualora non ve  ne  siano
disponibili altri con carattere demaniale e che siano sufficienti  ed
idonei, e di attrezzature  di  funzionamento  per  l'espletamento  di
corsi o concorsi  e  per  l'organizzazione  di  convegni,  congressi,
conferenze,   riunioni,   mostre,    manifestazioni    culturali    e
scientifiche,  nonche'  per  altre  esigenze  connesse  all'attivita'
dell'amministrazione; 
    c) lavori, provviste e servizi  inerenti  l'organizzazione  e  la
partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed
altre manifestazioni didattiche, culturali e scientifiche  a  livello
locale, nazionale ed internazionale; 
    d) divulgazione dei bandi di concorso a  mezzo  stampa  ed  altri
mezzi di informazione; 
    e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di  vario
genere ed abbonamenti a  quotidiani  e  periodici  e  ad  agenzie  di
informazioni; 
    f)   lavori   di   stenografia,   traduzione,    interpretazione,
registrazione e copia, da liquidarsi a seguito  di  presentazione  di
fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con  proprio
personale; 
    g) riparazione, manutenzione,  noleggio  di  automezzi,  acquisto
materiale di ricambio ed accessori, spese per  le  autofficine  e  le
autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale
di consumo; 
    h) lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora ragioni  di
urgenza lo richiedano; 
    i)   spedizioni,   imballaggi,   magazzinaggio,    trasporti    e
facchinaggio; 
    l) acquisto di generi di cancelleria, di materiale da  disegno  e
di valori bollati; 
    m) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 
    n) acquisto di coppe, medaglie,  diplomi  ed  altri  oggetti  per
premi o riconoscimenti di benemerenze; 
    o) spese di rappresentanza con  l'osservanza  dell'art.  141  del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537; 
    p) lavori e provviste inerenti la  pulizia,  l'illuminazione,  il
riscaldamento, la forza motrice e l'acqua dei locali adibiti  a  sede
degli uffici; 
    q) acquisto, manutenzione  e  riparazioni  di  mobili,  utensili,
strumenti  e  materiali  scientifici  e  di  laboratorio,   materiale
didattico,  mezzi  audiovisivi,  attrezzi  ginnastici,  macchine   ed
attrezzature d'ufficio; 
    r)  funzionamento  di  comitati,  commissioni  e  consigli,   con
esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; 
    s) i lavori, le provviste ed i servizi non previsti dalle lettere
precedenti sino all'importo di L. 5.000.000. 
  2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), p) e q)
il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi  in  cui  il
relativo importo non sia superiore a L. 200.000.000; per  le  ipotesi
di cui alle lettere e), f), h), l), m),  n),  o)  e  r)  la  medesima
possibilita' e' consentita se il relativo importo non sia superiore a
L. 100.000.000. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente delle
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato    e'   stato   elevato,   da   ultimo,   di
          duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972,  n.  422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n.  2440/1923
          si veda nelle note alle premesse.
             -  L'art.  141 del regolamento per l'amministrazione del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con R.D. n.  827/1924, come sostituito dall'art.
          1 del D.P.R. n. 537/1973, e' cosi' formulato:
             "Art. 141. -  Negli  stati  di  previsione  della  spesa
          possono  iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le
          denominazioni 'spese di rappresentanza' e 'spese casuali'.
             Al capitolo  'spese  di  rappresentanza'  sono  imputate
          soltanto  le  spese  relative ad esigenze di rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             Il  capitolo  per  'spese  casuali'  e'   esclusivamente
          destinato  alle  spese di natura del tutto accidentale, che
          non possano nemmeno  per  analogia  essere  comprese  negli
          altri  capitoli,  e per le quali non sia ritenuta opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
             E' vietato disporre  di  qualsiasi  somma  sul  capitolo
          delle  spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi,
          premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei  ai
          servizi  dell'amministrazione.  E' vietato inoltre disporre
          di  qualsiasi  somma sul capitolo 'spese di rappresentanza'
          per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".