stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 346

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/11/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1992)
nascondi
  • Articoli
  • DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI
    ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal: 3-11-1991
al: 1-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di emanare nuove  disposizioni
intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a
sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attivita' delle
categorie produttive che a causa  del  rifiuto  opposto  a  richieste
estorsive subiscono un danno patrimoniale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
apportare idonei correttivi al regime delle misure  cautelari,  anche
in relazione alla pendenza  di  processi  per  fatti  di  particolare
gravita' e all'allarme suscitato nella pubblica opinione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno, del bilancio e della  programmazione  economica,  delle
finanze,   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Capo I 
        DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITA' ESTORSIVE 
                               Art. 1. 
              Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni 
         conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive 
  1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito  e'
corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di  chi,
esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale  o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione,  ed  avendo
opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o,  comunque,  non
avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a  beni
mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi,  anche
al  di  fuori  dell'esistenza  di  un  vincolo  associativo,  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 416- bis del codice
penale. 
  2. L'elargizione e' corrisposta, nei  limiti  della  dotazione  del
Fondo  di  cui  all'articolo  5  ed  in  proporzione  alla   relativa
disponibilita', a condizione che: 
    a) si tratti di danno provocato  allo  scopo  di  costringere  la
vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o  a
recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero  si  tratti  di
danno comunque causato per finalita'  di  ritorsione  conseguente  al
rifiuto medesimo; 
    b) il rifiuto di cui alla lettera  a)  o,  comunque,  la  mancata
adesione  alle  richieste  estorsive,  permangano  anche   in   epoca
successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3; 
    c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero  in
reati con questo connessi ai sensi dell'articolo  12  del  codice  di
procedura penale; 
    d) la  vittima,  al  tempo  dell'evento  e  successivamente,  non
risulti  sottoposta  a  misura  di   prevenzione,   o   al   relativo
procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre  1956,
n. 1423, e  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ne'  risulti   destinataria   di   provvedimenti   che
dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10
e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio  1965,  n.
575, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    e)  il  danno  patrimoniale   superi,   per   ammontare,   quello
eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa; 
    f)  il  fatto  delittuoso  sia  stato  denunziato   all'autorita'
giudiziaria. 
  3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera  d)  del
comma  2  quando  la  vittima  fornisce   un   rilevante   contributo
all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria  nella  raccolta
di  elementi  decisivi  per  la  ricostruzione  dei   fatti   e   per
l'individuazione o la cattura degli autori del  reato  dal  quale  e'
derivato  il  danno,  o  di  reati  con  questo  connessi  ai   sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale. 
  4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.