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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305

Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1997)
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Testo in vigore dal: 10-10-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1991;
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  privati  possono  essere
autorizzati  a  collegarsi,  mediante  servizio  telematico,  con  il
sistema  informativo del Ministero delle finanze per la consultazione
degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del  catasto
terreni,  del  catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale
collegamento verra' assicurato dai sistemi di  elaborazione  operanti
presso  gli  uffici  tecnici  erariali  competenti per territorio nei
limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Il comma 1, lettera c), dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per le materie in cui manchi la  disciplina  da
          parte  di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
          non si tratti di materie comunque riservate alla legge.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.