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LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

note: Entrata in vigore della legge: 10/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2015)
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Testo in vigore dal: 10-9-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         (Servizi militari) 
1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il  Ministero  del
tesoro, i periodi di servizio militare di leva e  quelli  considerati
sostitutivi ed equiparati ai sensi delle  disposizioni  vigenti  sono
computati, a domanda,  ai  sensi  dell'articolo  20  della  legge  24
dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette
Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al  servizio
militare  di  leva  il  corrispondente   periodo   di   servizio   di
volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi
in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222,  e
successive modificazioni. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non  trova  applicazione  per  i
servizi militari che  siano  stati  gia'  utilizzati  ai  fini  della
liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri
istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione. 
3. Restano ferme le vigenti norme sulla  ricongiunzione  dei  servizi
previste  dalla  legge  22  giugno  1954,  n.   523,   e   successive
modificazioni, del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre   1973,   n.   1092,   e   successive
modificazioni, dalla legge 7 febbraio  1979,  n.  29,  nonche'  dalla
legge 5 marzo 1990, n. 45. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986,  n.
          958, concernente norme sul  servizio  militare  di  leva  e
          sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente: 
            "Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1.  Il
          periodo di servizio militare e' valido a tutti gli  effetti
          per l'inquadramento economico e per la determinazione della
          anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale
          del settore pubblico". 
            -  La  legge  15  dicembre  1971,  n.  1222,  reca  norme
          concernenti "Cooperazione tecnica con i  Paesi  in  via  di
          sviluppo". 
            - La legge 22 giugno 1954, n. 523, reca norme concernenti
          "Ricongiunzione ai fini del  trattamento  di  quiescenza  e
          della buonuscita dei servizi resi  allo  Stato  con  quelli
          prestati presso gli enti locali". 
            - Il  D.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092,  reca  norme
          concernenti "Approvazione del testo unico delle  norme  sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello Stato". 
            -  La  legge  7  febbraio  1979,  n.   29,   reca   norme
          concernenti: "Ricongiunzione dei periodi  assicurativi  dei
          lavoratori ai fini previdenziali". 
            - La legge 5 marzo 1990, n. 45,  reca  norme  concernenti
          "Norme per la ricongiunzione dei  periodi  assicurativi  ai
          fini previdenziali per i liberi professionisti".