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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 ottobre 1990, n. 460

Regolamento recante organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/8/1991
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Testo in vigore dal: 22-8-1991
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 18  maggio  1989,  n.  183,  recante  norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto  l'art.  5  della  stessa legge che definisce le attribuzioni
statali in materia di difesa del suolo,  fissando,  tra  l'altro,  le
competenze del Ministro dei lavori pubblici;
  Visto  l'art.  7  della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla
Direzione  generale  delle  acque  e  degli  impianti  elettrici  del
Ministero  dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale
della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di
segreteria del Comitato nazionale della difesa del  suolo,  istituito
ai  sensi  dell'art.  6  della  legge,  oltre  a  quelle  gia' di sua
competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici  ai
sensi dell'art. 5;
  Considerato  che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,   si   provveda   alla
organizzazione  della  Direzione  generale della difesa del suolo, in
modo da dotarla  delle  strutture  tecniche,  degli  stumenti,  degli
istituti  e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu'
efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale della  difesa
del suolo;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il
quale si e' provveduto alla ricognizione degli uffici  del  Ministero
dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  21
febbraio 1990;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990;
  Vista  la  comunicazione  inviata  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Attribuzioni della Direzione generale
                       della difesa del suolo
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18  maggio  1989,  n.
183,  la  Direzione  generale  della difesa del suolo esercita, oltre
alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle  acque
e  degli  impianti  elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato
nazionale della  difesa  del  suolo,  nonche'  quelle  attribuite  al
Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge.
  2.  Alla  Direzione  generale della difesa del suolo e' preposto un
dirigente generale con funzioni di direttore generale  coadiuvato  da
un  dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice
direttore generale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 18  maggio  1989,  n.  183,  recante  norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto  l'art.  5  della  stessa legge che definisce le attribuzioni
statali in materia di difesa del suolo,  fissando,  tra  l'altro,  le
competenze del Ministro dei lavori pubblici;
  Visto  l'art.  7  della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla
Direzione  generale  delle  acque  e  degli  impianti  elettrici  del
Ministero  dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale
della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di
segreteria del Comitato nazionale della difesa del  suolo,  istituito
ai  sensi  dell'art.  6  della  legge,  oltre  a  quelle  gia' di sua
competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici  ai
sensi dell'art. 5;
  Considerato  che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,   si   provveda   alla
organizzazione  della  Direzione  generale della difesa del suolo, in
modo da dotarla  delle  strutture  tecniche,  degli  stumenti,  degli
istituti  e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu'
efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale della  difesa
del suolo;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il
quale si e' provveduto alla ricognizione degli uffici  del  Ministero
dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  21
febbraio 1990;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990;
  Vista  la  comunicazione  inviata  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Attribuzioni della Direzione generale
                       della difesa del suolo
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18  maggio  1989,  n.
183,  la  Direzione  generale  della difesa del suolo esercita, oltre
alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle  acque
e  degli  impianti  elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato
nazionale della  difesa  del  suolo,  nonche'  quelle  attribuite  al
Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge.
  2.  Alla  Direzione  generale della difesa del suolo e' preposto un
dirigente generale con funzioni di direttore generale  coadiuvato  da
un  dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice
direttore generale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.