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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 ottobre 1990, n. 460

Regolamento recante organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/8/1991
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-8-1991

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto l'art. 5 della stessa legge che definisce le attribuzioni statali in materia di difesa del suolo, fissando, tra l'altro, le competenze del Ministro dei lavori pubblici;
Visto l'art. 7 della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 5;
Considerato che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, si provveda alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, in modo da dotarla delle strutture tecniche, degli stumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale della difesa del suolo;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il quale si è provveduto alla ricognizione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale;
Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 21 febbraio 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista

la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990; Decreta:

Art. 1

Attribuzioni della Direzione generale
della difesa del suolo
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Direzione generale della difesa del suolo esercita, oltre alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, nonché quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge.
2. Alla Direzione generale della difesa del suolo è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice direttore generale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:
"Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). - 1. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 183/1989 prevede quanto segue:
"Art. 5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:.
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) provvede in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).".