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LEGGE 29 luglio 1991, n. 243

Università non statali legalmente riconosciute.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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Testo in vigore dal: 21-8-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le universita' e gli istituti superiori non  statali  legalmente
riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo
comma,  della  Costituzione  e delle leggi che li riguardano, nonche'
dei princi'pi generali della legislazione in materia universitaria in
quanto compatibili.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 33 della Costituzione cosi' recita:
             "Art.  33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento.
             La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
          istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
             Enti  e  privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
             La legge, nel fissare i diritti  e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali.
             E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
          ordini  e  gradi  di scuole, o per la conclusione di essi e
          per l'abilitazione all'esercizio professionale.
             Le  istituzioni  di   alta   cultura,   universita'   ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".