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LEGGE 29 luglio 1991, n. 236

Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 18/8/1991
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vigente al 15/05/2024
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Testo in vigore dal: 18-8-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi  sui  pesi  e  sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088,  e  suc-
cessive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  sentito  il  Comitato  centrale  metrico,  saranno
stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  la  effettuazione  delle
operazioni di  verificazione  e  di  legalizzazione  degli  strumenti
metrici mediante  idonee  metodologie  avvalentisi,  nel  caso  della
verificazione, dei princi'pi statistici oppure,  secondo  i  tipi  di
strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del  produttore,  dei
princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a  quelli  previsti
per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo
metrologico CEE". 
          Nota all'art. 1: 
           AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di  legge  modificate.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             - Il testo dell'art. 13 del  R.D.  n.  7088/1890  (Testo
          unico delle  leggi  sui  pesi  e  sulle  misure  nel  Regno
          d'Italia), come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo,
          e' sottoposto alla  prima  verificazione  innanzi  che  sia
          posto in vendita o in uso di commercio. 
            Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, sentito  il  Comitato  centrale  metrico,
          saranno  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'   per   la
          effettuazione  delle  operazioni  di  verificazione  e   di
          legalizzazione  degli  strumenti  metrici  mediante  idonee
          metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione,  dei
          princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e 
          la valenza tecnica ed organizzativa del 
           produttore, dei princi'pi della garanzia  della  qualita',
          analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni
          effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".