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LEGGE 13 giugno 1991, n. 190

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/07/1991
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal: 13-7-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori  pubblici
e dei trasporti, di concerto con gli altri  Ministri  interessati,  e
nel rispetto della procedura  di  cui  all'articolo  4,  disposizioni
aventi valore di legge intese a rivedere e  riordinare,  apportandovi
le modifiche opportune o necessarie in conformita'  dei  princinpi  e
criteri direttivi di cui  all'articolo  2,  la  legislazione  vigente
concernente la disciplina della motorizzazione e  della  circolazione
stradale,  comprese  le  disposizioni  dei  testi  unici   approvati,
rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n.  1740,  e  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  riunendola  in  un  testo
unico denominato "Codice della strada". 
  2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con  separati
decreti  legislativi,  nei  termini  e  secondo  le  procedure  della
presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi
di cui all'articolo  2,  disposizioni  aventi  valore  di  legge  per
integrare, coordinare e armonizzare il Codice  della  strada  con  le
altre  norme  legislative  comunque  rilevanti  in  materia,  nonche'
disposizioni di carattere transitorio. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico  di  norme
          per la tutela delle strade e per la circolazione. 
             - Il D.P.R. n. 393/1959 approva  il  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale.