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LEGGE 15 marzo 1991, n. 82

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/3/1991.
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Testo in vigore dal: 17-3-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona  a  scopo  di  estorsione  e  per  la
protezione  di coloro che collaborano con la giustizia, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          12 del 15 gennaio 1991.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 21.