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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 gennaio 1991, n. 77

Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/3/1991
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Testo in vigore dal: 28-3-1991
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  l'art.  17  della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito
dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con  il  quale  viene
stabilito  che  le  navi,  le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a
motore o a vela con motore ausiliario)  nazionali  sono  soggette  al
pagamento della tassa di stazionamento;
  Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate  norme  tecniche
per  la  riscossione  della  tassa  di  stazionamento a copertura del
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/1989
sino  al  31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15
dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo
prorogato  con  decreto  ministeriale  20  settembre  1990  (Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244);
  Considerato  che  occorre  stabilire  le  modalita'  definitive  di
riscossione della anzidetta tassa;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 ottobre 1990;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono  soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui
all'art. 17  della  legge  6  marzo  1976,  n.  51,  come  sostituito
dall'art.  13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni e le
navi da  diporto  iscritte  nei  registri  nazionali  che  navighino,
sostino  o  siano  ancorate  in acque pubbliche (marittime o interne)
anche se assentite in concessione a privati.
  2.  Sono  inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a
vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella  disponibilita'
di  cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al
precedente comma.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  17 della legge n. 51/1976, come
          sostituito dall'art. 13 della  legge  n.  171/1989,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17.  - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a
          motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali
          sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.
             2.  La  tassa di stazionamento e' stabilita in base alla
          lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto  a  prescindere
          dalla  potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350
          per ogni centimetro  di  lunghezza  rispettivamente  per  i
          natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.
             3.  Per  le unita' a vela con motore ausiliario la tassa
          di stazionamento calcolata come  previsto  al  comma  2  e'
          ridotta alla meta'.
             4.   Le   modalita'   di   riscossione  della  tassa  di
          stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della
          marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle
          finanze e dei trasporti.
             5.    La   mancata   corresponsione   della   tassa   di
          stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo  della
          tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
             6.   La   tassa  di  stazionamento  e'  annuale  per  le
          imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta  solo  per
          il  periodo  d'uso  per  i natanti con un minimo di quattro
          mesi".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si
          veda nelle note alle premesse.