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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1990, n. 452

Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1991)
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Testo in vigore dal: 20-3-1991
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  3  febbraio  1989,  n.  39, recante "Modifiche ed
integrazioni alla  legge  21  marzo  1958,  n.  253,  concernente  la
disciplina della professione di mediatore";
  Ritenuta la necessita' di provvedere ai sensi dell'art. 11 di detta
legge, ad emanare le previste norme di attuazione;
  Sentite   le   organizzazioni  nazionali  dei  commercianti,  degli
industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con  nota
n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge
3 febbraio 1989, n. 39, e col termine "agente" l'agente  d'affari  in
mediazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui strascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.