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LEGGE 21 febbraio 1991, n. 54

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.

note: Entrata in vigore della legge: 14/3/1991
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Testo in vigore dal: 14-3-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1  (Titolo  di  perito  agrario).  -  1. Il titolo di perito
agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di  cui  all'articolo
2,  spetta  a  coloro  che  abbiano  conseguito  il diploma di perito
agrario in un istituto tecnico agrario  statale  o  parificato  e  la
abilitazione  all'esercizio  della professione, con tutte le relative
specializzazioni, e siano iscritti nell'albo  professionale  a  norma
dell'articolo 4".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.