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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1991, n. 35

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/2/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 aprile 1991, n. 111 (in G.U. 06/04/1991, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-2-1991
al: 6-4-1991
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni intese a  disciplinare  la  gestione  transitoria  delle
unita' sanitarie locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I comitati di gestione delle unita'  sanitarie  locali,  nonche'
gli organi collegiali di cui  alla  legge  15  gennaio  1986,  n.  4,
restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni  previste
dalla legge vigente fino alla costituzione degli  organi  di  cui  ai
commi 3 e 7. 
  2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera  a),
della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di  attuazione  del  piano
sanitario regionale e la localizzazione di nuovi  presidi  e  servizi
autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato  di
garanti di cui al  comma  3,  che  esprime  le  proprie  osservazioni
obbligatoriamente entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione.  Alla
scadenza   del   suddetto   termine    sono    comunque    sottoposti
all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche'  al  controllo  di  legittimita'  del
comitato regionale di controllo. 
  3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario  nazionale  e
comunque non oltre il 31 dicembre  1991,  viene  istituito  per  ogni
unita' sanitaria locale o unita' socio-sanitaria locale  un  comitato
di garanti composto  da  un  numero  di  membri  pari  a  quello  dei
componenti dei disciolti comitati di gestione delle  relative  unita'
sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali. Nelle  unita'
sanitarie locali e nelle unita' socio-sanitarie locali il cui  ambito
territoriale coincide con quello della comunita' montana le  funzioni
del comitato di garanti sono  svolte  dalla  giunta  della  comunita'
montana; dove coincide o e' parte di un comune  singolo  le  funzioni
del comitato di garanti sono svolte dal  consiglio  comunale  secondo
propria determinazione; dove coincide con l'ambito di piu' comuni  il
comitato di garanti e' eletto secondo le norme regionali vigenti  per
le elezioni degli organi delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del  comitato
di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei  membri  da
eleggere, con arrotondamento per difetto della  frazione  di  numero.
Non possono far parte  dei  comitati  di  garanti  i  componenti  dei
consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome  e
i consiglieri provinciali. 
  4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo  1991.  In
caso di mancata nomina le regioni o le  province  autonome  designano
commissari  ad  acta  per  lo  svolgimento   di   singole   attivita'
concernenti  le  funzioni  dei  comitati  di  garanti.  Nei  casi  di
violazione di legge  le  regioni  e  le  province  autonome  nominano
commissari per il compimento di singoli atti. 
  5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il  presidente  e
svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo  e  controllo
sull'attivita' complessiva della  unita'  sanitaria  locale  o  della
unita' socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli
atti del  commissario  ed  esprime  alla  giunta  regionale  o  delle
province autonome le proprie valutazioni  sull'attivita'  complessiva
dell'unita' sanitaria locale o dell'unita' socio-sanitaria locale. Il
comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli  enti
locali di riferimento territoriale sull'attivita' svolta dalla unita'
sanitaria locale o dalla unita' socio-sanitaria locale. 
  6. Per le attivita' di natura  socio-assistenziale,  delegate  alla
unita' sanitaria locale o alla unita'  socio-sanitaria  locale  dagli
enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse,  i  comuni
possono  confermare  la  delega,  che  viene  esercitata  tramite  il
commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente  la  gestione
delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente. 
  7. Tutti i poteri  di  gestione,  ivi  compresa  la  rappresentanza
legale, sono riservati, in  attesa  del  predetto  riordinamento  del
Servizio sanitario nazionale e comunque  non  oltre  il  31  dicembre
1991, ad  un  commissario  nominato  dall'organo  regionale  o  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,  competente  in  base  agli
statuti regionali o provinciali. Il commissario e' scelto tra persone
in possesso del diploma  di  laurea  e  di  specifici  e  documentati
requisiti attestanti qualificata attivita' professionale di direzione
tecnica o amministrativa di enti o  strutture  pubbliche  o  societa'
pubbliche o private di media  o  grande  dimensione,  con  esperienza
almeno quinquennale, ovvero tra persone in possesso  di  specifici  e
documentati requisiti attestanti qualificata attivita'  professionale
di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o
societa' pubbliche o  private  di  media  o  grande  dimensione,  con
esperienza  almeno   decennale.   La   carica   di   commissario   e'
incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee
delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di
consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con  oltre
cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente
o di assessore di comunita' montana. Le funzioni di commissario  sono
incompatibili per soggetti che  abbiano  rapporti,  anche  in  regime
convenzionale, con l'unita' sanitaria locale o rapporti  economici  o
consulenze con strutture che svolgono  attivita'  concorrenziali  con
l'unita'  sanitaria  locale  medesima.  I  requisiti  devono   essere
documentati da appositi curricula che devono essere depositati cinque
giorni  prima  della  nomina  presso  la  presidenza  del   consiglio
regionale o dei  consigli  provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano  e
pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti  regionali  o
provinciali. L'incarico commissariale non e' valutabile ai fini della
nomina in organi ordinari di  gestione  e  di  amministrazione  delle
unita' sanitarie locali. 
  8. I commissari  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  unita'
socio-sanitarie locali sono nominati entro il 31 marzo 1991. In  caso
di mancata nomina  entro  il  termine  suddetto,  il  Ministro  della
sanita' provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un
commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 7, che resta
in carica sino alla nomina del commissario da parte della  regione  o
provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i  comitati
di gestione, se  non  ancora  sostituiti  dai  comitati  di  garanti,
perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui  al
comma 1, le funzioni di questi ultimi.  Nei  casi  in  cui  ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo
o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta  della
regione o  della  provincia  autonoma,  su  conforme  delibera  della
rispettiva  giunta,  provvede  alla  revoca   ed   alla   conseguente
sostituzione del commissario. In  caso  di  inerzia  da  parte  delle
regioni o delle province autonome, previo invito ai  predetti  organi
ad adottare le  misure  indicate,  provvede  in  via  sostitutiva  il
Ministro della sanita'. 
  9. Il commissario delle unita'  sanitarie  locali  e  delle  unita'
socio-sanitarie locali e' coadiuvato, nello svolgimento delle proprie
funzioni,  dal  coordinatore  amministrativo   e   dal   coordinatore
sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei  servizi  sociali,  che
esprimono  parere  obbligatorio  sugli   atti   di   competenza   del
commissario. Le presidenze delle  commissioni  di  concorso  e  delle
commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite  ai  dirigenti
responsabili di servizio delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze. 
  10. Gli atti del  commissario  sono  inviati,  entro  dieci  giorni
dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti. 
  11. Non possono essere nominati membri del comitato  di  garanti  o
commissari   delle   unita'   sanitarie   locali   e   delle   unita'
socio-sanitarie locali: 
    a) coloro che hanno riportato condanna, anche non  definitiva,  a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale; 
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale  per  delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
    c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento  non
definitivo, ad una misura di prevenzione,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3  agosto  1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
    d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata. 
  12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a
due terzi di quello gia' percepito dai  componenti  del  comitato  di
gestione   della   stessa   unita'   sanitaria   locale   o    unita'
socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso  in  misura
fino a cinque volte quello gia' percepito dal presidente del comitato
di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unita' sanitaria locale  o
dell'unita' socio-sanitaria locale, cui  provvedere  nell'ambito  del
bilancio dell'unita' stessa.  Per  i  pubblici  dipendenti,  nei  cui
confronti la misura del compenso non puo' essere  comunque  inferiore
al trattamento economico  globale  in  godimento,  comprensivo  delle
indennita' aventi carattere di generalita',  connesse  alle  funzioni
della qualifica rivestita,  la  nomina  a  commissario  determina  il
collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  utile  ai   fini   del
trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 
  13. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  estendono  agli
ospedali  classificati  multizonali,  con  provvedimenti  legislativi
regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, e gia' commissariati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.