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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1990, n. 442

Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/1/1991
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vigente al 03/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-1-1991
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  395,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.  547,  che  prevede  l'attribuzione  al
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale del riconoscimento
dell'efficacia  di  nuovi  mezzi  e  sistemi  di  sicurezza  per   la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visti  gli  articoli  344 e 345 del citato decreto della Presidenza
della Repubblica n. 547/1955 che vietano l'esecuzione  di  lavori  su
elementi  in tensione quando essa superi 1.000 Volt e la subordinano,
per valori inferiori, a determinate modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  giugno  1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 luglio 1980, con il  quale  e'  stata
riconosciuta  l'efficacia  di  un  nuovo  sistema  di  sicurezza  per
l'esecuzione  di  lavori  sotto  tensione  su  impianti  elettrici  a
tensione nominale maggiore di 30.000 Volts;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 26 febbraio 1990;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAGL 1/1.1.4/31890 s.f. 4 in data 24 maggio 1990;
                                ADOTTA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della deroga di cui al comma 3 dell'art. 395 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1955,  n.   547,   e'
riconosciuta  l'efficacia  del  sistema di sicurezza per lavori sotto
tensione, effettuati su impianti  elettrici  alimentati  a  frequenza
industriale  con  tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 Volt,
descritto nell'allegato A,  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 395, ultimo comma del D.P.R. n. 547/1955 (Norme
          per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro)  cosi'
          dispone:  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si
          applicano, altresi' per le macchine, impianti e loro parti,
          costruiti   o  installati  dopo  l'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi  mezzi
          o  sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi
          da quelli prescritti dal decreto stesso. Il  riconoscimento
          dell'efficacia  dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuato con
          decreto del  Ministro  del  lavoro  e  previdenza  sociale,
          sentita   la   commissione  consultiva  permanente  di  cui
          all'art. 393".
             - Gli articoli 344 e 345 del predetto D.P.R. n. 547/1955
          cosi' dispongono:
             "Art.  344.  - E' vietato eseguire lavori su elementi in
          tensione  e  nelle  loro  immediate  vicinanze,  quando  la
          tensione e' superiore a 25 Volts verso terra, se alternata,
          o a 50 Volts verso terra, se continua.  Puo'  derogarsi  da
          suddetto  divieto per tensioni non superiori a 1.000 Volts,
          purche':
               a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione
          sia dato dal capo responsabile;
               b)   siano   adottate  le  necessarie  misure  atte  a
          garantire la incolumita' dei lavoratori.
             Art.  345.  -  E'  vietato  eseguire lavori su macchine,
          apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e  nelle
          loro   immediate  vicinanze,  salvo  quanto  stabilito  nel
          secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:
               a) tolta la tensione;
               b)  interrotto  visibilmente  il circuito nei punti di
          possibile  alimentazione  dell'impianto  su   cui   vengono
          eseguiti i lavori;
               c)  esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di
          comando con l'indicazione 'lavori in corso, non  effettuare
          manovre';
               d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte
          dell'impianto sulla quale o nelle cui  immediate  vicinanze
          sono eseguiti i lavori".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere.
             Tali  regolamenti,  per  materie  di  competenza di piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.