stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 16

Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.

note: Entrata in vigore della legge: 3/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-12-1996
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             Direzione centrale per i servizi antidroga 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, la  Direzione  centrale  per  i
servizi antidroga. 
  2. Il servizio  centrale  antidroga,  istituito  dall'articolo  35,
secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' soppresso  ed  i
relativi  compiti  ed  attribuzioni  sono  conferiti  alla  Direzione
centrale di cui al comma 1,  nella  quale  confluiscono  altresi'  il
personale, le strutture,  le  dotazioni  e  i  mezzi  finanziari  del
servizio stesso. 
  ((2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo  un  criterio
di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti  nell'ambito  del
Dipartimento della  pubblica  sicurezza  in  ragione  della  funzione
esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale
di divisione dell'Arma dei carabinieri o  un  generale  di  divisione
della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore.))