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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 16-1-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 (in G.U. 16/03/1991, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal: 16-1-1991
al: 16-3-1991
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  emanare,  in
ragione del grave fenomeno  dei  sequestri  di  persona  a  scopo  di
estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere  i  relativi
fatti criminosi, nonche' tutelare le persone che collaborano  con  la
giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il  giudice  dispone
il sequestro dei  beni  appartenenti  alla  persona  sequestrata,  al
coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero  puo'
altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni
appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere
che   tali   beni   possano   essere   utilizzati,   direttamente   o
indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il  prezzo
della liberazione della vittima. 
  2. Si osservano le disposizioni relative al  sequestro  preventivo.
Il sequestro dei beni di cui al comma 1 e'  revocato  quando  risulta
cessata la permanenza del reato. 
  3. Il sequestro dei beni non  comporta  limitazioni  ai  poteri  di
amministrazione e di gestione,  ai  diritti  di  godimento  dei  beni
medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di
necessita' o quando ne sia  fatta  richiesta  per  motivi  familiari,
professionali, economici o imprenditoriali, il  giudice,  sentito  il
pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione  aventi  ad
oggetto beni sottoposti al sequestro. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano
nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e
2 dell'articolo 7, si adopera con qualsiasi  mezzo  al  fine  di  far
conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione il prezzo della liberazione della vittima. 
  5. I beni utilizzati per il fine indicato nel comma 4 sono in  ogni
caso confiscati e i negozi giuridici posti in essere allo stesso fine
sono nulli.