stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 423

Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253.

note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1991
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 23-1-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1.  L'Istituto  Suor  Orsola  Benincasa  di Napoli e' inserito nella
tabella delle istituzioni culturali ammesse al  contributo  ordinario
dello  Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123,
relativa al triennio 1990-1992 - emanata con decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 maggio 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 12 ottobre 1990 - e riceve un contributo, per il 1990,  di
lire 900 milioni, a valere per il predetto triennio.
  2.  Il  contributo  assegnato  dalla  tabella  di  cui  al  comma 1
all'Istituto  italiano  per  gli  studi  filosofici  di   Napoli   e'
incrementato, per il 1990, di lire 400 milioni.
  3.  Per  le  finalita'  di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, e'
autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da  effettuarsi
secondo le modalita' indicate nella legge stessa.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 123/1980 (Norme
          per l'erogazione di contributi statali ad  enti  culturali)
          e' il seguente:
             "Art.   1.   -  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1980  le
          istituzioni culturali elencate nella  tabella,  di  cui  al
          secondo  comma  del  presente  articolo,  sono  ammesse  al
          contributo  ordinario  annuale  dello  Stato  nella  misura
          indicata  nella  tabella  stessa. La tabella puo' includere
          anche istituzioni che alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  non  fruiscano  di  contributo finanziario
          dello Stato, ed e' emanata con decreto del Presidente della
          Repubblica  su proposta del Ministro per i beni culturali e
          ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
          il  parere  delle  commissioni  permanenti delle due Camere
          competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in
          vigore della presente legge.
             Condizioni per l'iscrizione nella tabella e' che:
               a)  gli  enti  svolgano  servizi  di  rilevante valore
          culturale;
               b)   gli  enti  svolgano  e  promuovano  attivita'  di
          ricerca;
               c)  gli  enti  svolgano  attivita'  sulla  base  di un
          programma che abbracci  almeno  un  triennio  e  dispongano
          delle  attrezzature  idonee  per  lo svolgimento delle loro
          attivita'.
             Non   possono   essere  comprese  nella  tabella  quelle
          istituzioni culturali e di ricerca scientifica che  operino
          strettamente   sotto   la  competenza  e  la  vigilanza  di
          amministrazioni statali diverse dal Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.
             La  tabella  e'  soggetta  ogni  tre anni a revisione da
          attuarsi con le stesse formalita' di cui al primo comma. La
          eventuale  modifica  degli stanziamenti complessivi, di cui
          al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa  del
          Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza
          della modifica triennale della tabella,  ha  luogo  con  la
          legge annuale di bilancio.
             Con  la  pubblicazione della tabella le precedenti norme
          istitutive di finanziamenti a favore  degli  enti  in  essa
          indicati si intendono abrogate.
             Sono  fatte  salve  le  contribuzioni agli enti compresi
          nella   tabella   per   manifestazioni   rientranti   nelle
          specifiche  attribuzioni di Ministeri diversi da quello per
          i beni culturali e ambientali".
             -  La  legge n. 253/1986 reca: "Norme per la concessione
          di contributi finanziari  a  carico  dello  Stato  per  gli
          archivi  privati di notevole interesse storico, nonche' per
          gli  archivi  appartenenti  ad  enti  ecclesiastici  e   ad
          istituti od associazioni di culto".