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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 settembre 1990, n. 421

Regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/1/1990
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Testo in vigore dal: 19-1-1991
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 21, lettere i) ed n), del regolamento di sicurezza per
la navigazione da diporto,  approvato  con  decreto  ministeriale  15
settembre  1977,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 274 del 9
ottobre 1977, che prescrive per le imbarcazioni e le navi da  diporto
abilitate  a navigazione oltre sei miglia dalla costa la dotazione di
un dispositivo per segnalazioni acustiche e di fanali regolamentari;
  Vista   la   regola   1,   lettera  e),  parte  A  del  regolamento
internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Convention
on  the  International  Regulations  for Preventing Collisions at Sea
1972 - COLREG '72), ratificato con legge 27 dicembre 1977,  n.  1085,
che   da'   facolta'   ai  Governi  interessati  di  prescrivere,  in
sostituzione di  quanto  stabilito  dalle  pertinenti  regole,  altre
disposizioni, con le stesse il meno possibile contrastanti;
  Visto   l'art.  13,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che include le
navi da diporto tra quelle destinate a servizi speciali;
  Considerato che alcune unita' da diporto di lunghezza non superiore
a 50 metri, per le  loro  caratteristiche  costruttive,  non  possono
attenersi  completamente alle Regole contenute nel citato Regolamento
internazionale del 1972  per  quanto  riguarda  la  sistemazione  dei
fanali  e  le  specifiche  tecniche  degli apparecchi di segnalazione
sonora;
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1071/89  espresso
dall'adunanza generale del 1› febbraio 1990;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. 310701 in data 5 aprile 1990;
                              E M A N A
                        il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Applicazione
  Le  unita'  da diporto, cosi' come definite dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed  integrazioni,  di
lunghezza   uguale   o   inferiore   a   50   metri,  fermo  restando
l'applicazione della Colreg '72 per quanto non previsto dal  presente
decreto,   hanno  facolta'  di  attenersi,  per  quanto  riguarda  la
sistemazione  dei  fanali  e  le   caratteristiche   tecniche   degli
apparecchi  di  segnalazione  sonora,  alle disposizioni dei seguenti
articoli e degli allegati I e II al presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   Il   testo  dell'art.  21,  lettere  i)  ed  n),  del
          regolamento di sicurezza per  la  navigazione  da  diporto,
          approvato  con  D.M. 15 settembre 1977, e' il seguente: "Le
          dotazioni richieste  per  le  imbarcazioni  e  le  navi  da
          diporto  abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa
          sono:
              (omissis);
              i) un dispositivo per segnalazione acustica;
              (omissis);
              n) fanali regolamentari".
             -  Il  testo  della  regola  1, lettera e), parte A, del
          regolamento internazionale  del  1972,  per  prevenire  gli
          abbordi  in  mare,  con  allegati,  firmato  a Londra il 20
          ottobre 1972, ratificato con legge  27  dicembre  1977,  n.
          1085 e' il seguente:
             "Regola  1  (Applicazione).  -  a) Le presenti regole si
          applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque
          con   esso   comunicanti   accessibili   alla   navigazione
          marittima.
             (omissis).
              e)  Qualora un Governo interessato ritenga che una nave
          di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non
          possa  attenersi  completamente  a  quanto  disposto  dalle
          presenti Regole circa il numero, la posizione, la portata o
          i  settori  di visibilita' dei fanali o dei segnali, oppure
          circa la disposizione e le caratteristiche di impiego degli
          strumenti  di  segnalazione sonora, senza che cio' intralci
          la  funzione  speciale  dell'unita',   tale   unita'   deve
          attenersi  ad  altre  disposizioni,  relativamente a quanto
          sopra, che siano giudicate dal Governo interessato il  meno
          possibile in contrasto con le presenti regole".
             -  Il  testo  dell'art.  13,  comma  1,  lettera c), del
          regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
          umana  in  mare,  approvato  con D.P.R. n. 1154/1972, e' il
          seguente:
             "1.  Una  nave  puo'  essere destinata ad una o piu' dei
          seguenti servizi:
             (omissis);
              c)  servizi  speciali  (pesca,  rimorchio, salvataggio,
          scuola, servizi scientifici o di  ricerca,  posa  di  cavi,
          diporto, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto
          del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo del quarto comma dell'art. 1
          della legge n. 50/1971 (Norme sulla sicurezza da  diporto),
          come  integrato e modificato dalle leggi 14 agosto 1971, n.
          823, 14 agosto 1974, n.  378,  6  marzo  1976,  n.  51,  26
          aprile 1986, n. 193, e' il seguente:
             "Ai  fini  della presente legge le costruzioni destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate:
              unita'  da  diporto:  ogni  costruzione  destinata alla
          navigazione da diporto;
              nave  da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con
          motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da
          diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
              imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche
          se con  motore  ausiliario,  o  a  motore,  destinata  alla
          navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate
          e che non sia compresa nella categoria natanti;
              natante  da  diporto:  ogni  piccola  unita' da diporto
          esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle
          autorita'  competenti,  come specificato nell'art. 13 della
          presente legge".