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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 371

Regolamento recante esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988.

note: Entrata in vigore della legge: 25/12/1990
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Testo in vigore dal: 25-12-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777,  con  il  quale  la  Repubblica italiana ha dato esecuzione alla
convenzione   internazionale   sulle   linee  di  carico  delle  navi
mercantili, fatta a Londra il 5 aprile 1966;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 1990;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della marina mercantile;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al protocollo del 1988
relativo  alla  convenzione internazionale sulle linee di carico, con
allegati,  fatto  a  Londra l'11 novembre 1988, a decorrere dalla sua
entrata  in  vigore  in conformita' a quanto disposto dall'articolo V
del protocollo stesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 settembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  VIZZINI, Ministro della marina
                                  mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
  Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 5
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.