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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  1-1-1992

Art. 40

(Forma della domanda)
1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:
"Capo III. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Conciliatore".
2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 316. - (Forma della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".