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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 335

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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vigente al 30/04/2024
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione I
    PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E
    DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione II
    Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione III
    Personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione IV
    Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione V
    Personale della Cassa depositi e prestiti
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione VI
    Personale dell'Azienda di Stato per gli
    interventi nel mercato agricolo
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  • DISPOSIZIONI FINALI
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  • 90
Testo in vigore dal: 21-11-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.
13, e 23 agosto 1988, n.  395,  recanti  disposizioni,  per  tutti  i
comparti  di  contrattazione   collettiva   del   pubblico   impiego,
risultanti    dalla     disciplina     prevista     dagli     accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell'art.  12  della  legge  29
marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5  marzo
1986,  n.  68,  che  ha  istituito  il  comparto  di   contrattazione
collettiva  per  il  personale  dipendente  dalle  aziende  e   dalle
amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  ai   sensi
dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
ottobre 1988, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre   1988,   concernente   il    requisito    della    maggiore
rappresentativita'  su  base  nazionale   delle   confederazioni   ed
organizzazioni  sindacali  per  partecipare  alla  formazione   degli
accordi sindacali, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica  in  data  2
ottobre 1989, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  6
ottobre 1989, che  ha  individuato  i  componenti  delle  delegazioni
trattanti l'accordo sindacale per il personale del  comparto  aziende
ed amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  per  il
triennio 1988-1990; 
  Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541,  e
27 dicembre 1989, n. 409, recanti disposizioni per la formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi  finanziarie  1988,
1989 e 1990); 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23  agosto  1988,
n.  400,  concernente  la  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6  aprile  1990,  con  la  quale,  respinte  o  ritenute
inammissibili  le   osservazioni   formulate   dalle   organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato  di  non  partecipato
alla  trattativa,  e'  stata  autorizzata,  previa   verifica   delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per il triennio  1988-1990  riguardante  il  personale  del  comparto
aziende di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, raggiunta  in  data  10  febbraio  1990  tra  la
delegazione di parte pubblica,  composta  come  previsto  dal  citato
decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 1989,  le
organizzazioni  sindacali   nazionali   di   categoria   maggiormente
rappresentative nel comparto CGIL, CISL,  UIL,  e  le  confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL,  CISL,
UIL, CIDA, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 maggio 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 20 luglio 1990, ai sensi  dell'art.  6  della  legge  29
marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione dell'ipotesi di accordo
in precedenza indicato, nonche' il recepimento e  l'emanazione  delle
norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale
riguardante il comparto del  personale  dipendente  dalle  aziende  e
dalle amministrazioni dello Stato ad  ordinamento  autonomo,  per  il
triennio 1988-1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del  lavoro  e
della previdenza sociale,  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e
delle foreste; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                   Campo di applicazione e durata 
 
  1. Il presente regolamento si applica al personale del comparto  di
contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, cosi' come determinato e composto  per
effetto dell'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
marzo 1986, n. 68. 
  2. Il  presente  regolamento  si  applica  anche  al  personale  in
servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8  e  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
  3. Il presente regolamento concerne il triennio 1  gennaio  1988-31
dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal  1  gennaio  1988;
gli effetti economici decorrono dal 1 luglio  1988,  fatte  salve  le
diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per
particolari istituti contrattuali. 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n.  1092 al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                Note al decreto
            Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Il testo degli articoli 5, 6 e 12 della legge 29  marzo
          1983,  n.    93  (Legge-quadro  sul pubblico impiego) e' il
          seguente:
             Art.   5   (Comparti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati  in  un  numero   limitato   di   comparti   di
          contrattazione   collettiva.   Per   ciascun   comparto  le
          delegazioni di cui agli articoli seguenti  provvedono  alla
          stipulazione  di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
          successivo art. 12.
            La  determinazione  del  numero   dei   comparti   e   la
          composizione  degli  stessi sono effettuate con decreto del
          Presidente della Repubblica,  a  seguito  di  delibera  del
          Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri sulla base degli accordi dallo
          stesso   definiti   con   le    confederazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
            Eventuali variazioni nel numero e nella composizione  dei
          comparti   sono   disposte  con  il  medesimo  procedimento
          previsto nel comma precedente.
            Il  comparto  comprende,  nel  rispetto  delle  autonomie
          costituzionalmente  garantite, i dipendenti di piu' settori
          della pubblica amministrazione omogenei o affini.
             Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti   delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
            La  delegazione  e'  integrata dai Ministri competenti in
          relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
            I Ministri,  anche  in  ordine  alle  disposizioni  degli
          articoli  seguenti, possono delegare sottosegretari in base
          alle norme vigenti.
            La delegazione sindacale e' composta  dai  rappresentanti
          delle  organizzazioni  nazionali  di categoria maggiormente
          rappresentative  per  ogni   singolo   comparto   e   delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
            Le delegazioni, che iniziano le  trattative  almeno  otto
          mesi  prima  della  scadenza dei precedenti accordi debbono
          formulare  una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro   mesi
          dell'inizio delle trattative.
            Nel  corso  delle  trattative  la delegazione governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
            Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi  di
          accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative
          possono   trasmettere   al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e ai Ministri che  compongono  la  delegazione  le
          loro osservazioni.
            Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro il termine di trenta
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in
          caso  di  determinazione negativa le parti devono formulare
          entro il termine di sessanta giorni una  nuova  ipotesi  di
          accordo,  sulla  quale delibera nuovamente il Consiglio dei
          Ministri.
            Entro il termine di sessanta giorni dalla  sottoscrizione
          dell'accordo,  con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa delibera del Consiglio dei Ministri,  sono  recepite
          ed  emanate  le  norme risultanti dalla disciplina prevista
          dall'accordo.
             Art.  12  (Accordi  sindacali  intercompartimentali).  -
          Fermo  restando  quanto  disposto dal precedente art. 2, al
          fine di pervenire  alla  omogeneizzazione  delle  posizioni
          giuridiche  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti  specifiche  materie  concordate  tra le parti. In
          particolare: le aspettative, i congedi e  i  permessi,  ivi
          compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il re-
          gime  retributivo  di  attivita'  per qualifiche funzionali
          uguali o assimilate, i criteri per  i  trasferimenti  e  la
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimento
          nonche'  i  criteri  per  la   eventuale   concessione   di
          particolari      trattamenti     economici     integrativi,
          rigorosamente collegati a specifici requisiti  e  contenuti
          delle prestazioni di lavoro.
            (I  rimanenti  commi  del medesimo articolo concernono la
          composizione    della    delegazione     della     pubblica
          amministrazione e di quella delle organizzazioni sindacali,
          nonche' le regole procedimentali da applicarsi).
            -  Il  testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica5 marzo 1986 n. 68, e' il seguente:
             Art. 5 (Comparto del personale  delle  aziende  e  delle
          amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo). - I.
          Il comparto  di  contrattazione  collettiva  del  personale
          delle  aziende  e  delle  amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
             Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni
          (PP.TT);
             Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
             Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di   Stato
          (A.A.M.S.);
             Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
             Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
          (A.I.M.A.);
             Cassa depositi e prestiti (DD.PP);
             Corpo nazionale di vigili del fuoco.
            2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
             dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
          per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
             dal Ministro del tesoro;
             dal  Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione
          economica;
             dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
             dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
             dal Ministro delle finanze;
             dal Ministro dei lavori pubblici;
             dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
             dal Ministro dell'interno.
            3.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
            4.   La   delegazione   sindacale   e'    composta    dai
          rappresentanti:
             delle  organizzazioni  sindacali  nazionali di categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo;
             delle      confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale.
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e)  l'organizzazione  del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio  di
          Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
                              Note al testo unico
            Note all'art. 1:
            - Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 68/1986 si  veda
          nelle note alle premesse.
            -  Il  testo  degli  articoli  8 e 9 del D.P.R. 26 luglio
          1976, n. 752, e' il seguente:
             Art. 8. - Nella provincia di Bolzano  sono  istituiti  i
          ruoli  locali  del  personale  civile delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordina-mento autonomo, aventi  uffici
          nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con
          i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
            I   posti   dei   ruoli,  di  cui  al  precedente  comma,
          considerati per amministrazione e  per  carriera,  comunque
          denominate,  sono  riservati  a  cittadini  appartenenti  a
          ciascuno  dei  tre  gruppi  linguistici  in  rapporto  alla
          consistenza   dei   gruppi   stessi   quale  risulta  dalle
          dichiarazioni di appartenenza rese  nell'ultimo  censimento
          ufficiale della popolazione.
            I  commi  precedenti  non  si  applicano  per le carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
            Art. 9. - Il personale che in data 20  gennaio  1972  era
          gia'  in  servizio  in  provincia  di Bolzano continuera' a
          svolgere   le   proprie   attribuzioni,   ad   esaurimento,
          mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando
          lo stato giuridico ad essi relativo.
            I  posti  vacanti  al  20  gennaio 1972 e quelli che, per
          qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti  dopo
          tale  data,  sono  coperti  attraverso  concorsi  ai  posti
          iniziali di ogni carriera.
            Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti  posti  i
          corrispondenti   ruoli   generali   delle   amministrazioni
          interessate.
            Le vacanze nella prima attuazione delle  seguenti  norme,
          risultano  dalla  differenza  tra  i  posti  previsti dalle
          tabelle di cui al precedente  art.  8  e  quelli  di  fatto
          coperti  dal  personale  di cui al primo comma del presente
          articolo.