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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 314

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/1992)
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Testo in vigore dal: 22-11-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del  trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
accordi  collettivi  nazionali  tra le delegazioni del Governo, delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  campo
nazionale, delle categorie interessate;
  Visto  l'art.  9  della  legge  23  marzo  1981, n. 93, concernente
disposizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
recante  nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato
la suddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
nazionale  comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali;
  Visto  l'art.  24,  ultimo  comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione  della  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
legge;
  Preso  atto  che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale
per la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale,  ai  sensi  dell'art.  48  della legge n. 833 del 1978, con
scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio
del diritto di sciopero;
  Visto  il  secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del
1978  sulle  procedure  di  attuazione   degli   accordi   collettivi
nazionali;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina  generale,  ai
sensi  dell'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato
nel testo allegato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 settembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 19
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solito fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             -  L'art.  48  della  legge  n. 833/1978, istitutiva del
          Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme  relative   al
          "personale a rapporto convenzionale".
             -  Il  testo  dell'art. 24, ultimo comma, della legge n.
          730/1978  recante  "Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 40.