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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 202

((Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana)) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/8/1990
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Testo in vigore dal: 9-8-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato  a  Roma
il   18  febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al  Concordato
lateranse  dell'11  febbraio  1929,  tra  la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
  Vista   la   legge  23  agosto  1988,  n.  400, recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n.   751,   concernente   l'esecuzione  dell'intesa  tra  l'autorita'
scolastica   italiana   e  la  Conferenza  episcopale  italiana   per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 1990;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro della
pubblica  istruzione  e  il  Presidente  della  Conferenza episcopale
italiana,  firmata  il  13  giugno 1990, che modifica l'intesa del 14
dicembre  1985  di  cui  al  decreto del Presidene ella Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 giugno 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MATTARELLA, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio 1990
  Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 4
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato in rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse del decreto:
             - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituizione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             -  Il   comma  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d) l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.