stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 maggio 1990, n. 154

Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1990
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-7-1990
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; 
  Ritenuta la necessita' di istituire e regolamentare  il  Centro  di
coordinamento delle informazioni sul  traffico,  sulla  viabilita'  e
sulla sicurezza stradale; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nelle adunanze generali
del 26 febbraio 1990 e del 19 aprile 1990; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 911 del 21 marzo 1990; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita'  e
sulla sicurezza stradale. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decrto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la   lettura   delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            - Il comma 4 dell'art. 5 del  D.L.  n.  465/1988  (Misure
          urgenti e straordinarie per la realizzazione  di  strutture
          turistiche, ricettive e tecnologiche) prevede che: "Per  le
          finalita' di cui al comma 1 dell'art. 1  (realizzazione  di
          iniziative   volte   allo   sviluppo,    razionalizzazione,
          adeguamento,   ammodernamento   e   informatizzazione    di
          strutture turistiche e ricettive, n.d.r.) e allo  scopo  di
          rendere l'informazione  sul  traffico  e  sulla  viabilita'
          adeguata  alle  esigenze  di  sicurezza   stradale   e   di
          orientamento dei  flussi  veicolari  e  ferme  restando  le
          rispettive competenze di  legge,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e'
          autorizzato  ad  istituire  e  regolamentare,  con  proprio
          decreto,  un  centro  di   coordinamento   delle   seguenti
          attivita':  a)  raccolta,  elaborazione  e   selezione   di
          informazioni  sul   traffico   e   sulla   viabilita';   b)
          distribuzione  e  trasmissione  delle  notizie  utili  alla
          fluidita'  ed  alla  sicurezza   della   circolazione;   c)
          elaborazione e realizzazione di  campagne  sulla  sicurezza
          stradale. Per la realizzazione di detti fini il  centro  di
          coordinamento si avvale anche  della  struttura  "Viaggiare
          informati",  gia'  istituita  da  polizia  stradale,  ANAS,
          Autostrade S.p.a. e RAI, operante presso  l'ACI,  struttura
          che  verra'  opportunamente   ampliata,   riorganizzata   e
          potenziata.  Inoltre  dovranno  essere  avviate  tutte   le
          iniziative  necessarie  alla  tutela  della   qualita'   di
          ricezione    del    servizio    da    parte     dell'utenza
          automobilistica. Il centro di coordinamento e'  autorizzato
          a stipulare apposite convenzioni con  l'ANAS,  la  RAI,  le
          concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in  grado  di
          fornire informazioni utili al funzionamento del centro". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .