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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 458

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Oristano ad ufficio circondariale marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/07/1990
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-7-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n.
1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali  della
Marina mercantile;
  Visto  l'art.  16 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Rilevata  l'opportunita'  di  elevare l'ufficio locale marittimo di
Oristano a ufficio circondariale marittimo stante lo  sviluppo  delle
attivita' del locale porto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 ottobre 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro della marina mercantile, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'ufficio  locale  marittimo  di  Oristano e' elevato a ufficio
circondariale  marittimo  e  assume  la  denominazione   di   ufficio
circondariale marittimo di Oristano.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle
          circoscrizioni territoriali  della  marina  mercantile,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre
          1956.
             -  Il  testo  dell'art. 16 del codice della navigazione,
          approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e' il seguente:
             "Art.  16  (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il
          litorale del Regno e' diviso in  zone  marittime;  le  zone
          sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
             Alla   zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario.  Nell'ambito del compartimento in cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
             Negli  approdi  di  maggiore importanza in cui non hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale.
             Il  capo  del compartimento, il capo del circondario e i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
             -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del regolamento per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima),   approvato  con  D.P.R.  n.  328/1952,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione delle
          circoscrizioni marittime di cui all'art. 16  del  codice  e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
             Con  decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
             Art.   2   (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,   l'ufficio  del  compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
             Gli  uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
             -  Il  comma  1, lettera d), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.