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LEGGE 26 aprile 1990, n. 86

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal:  12-5-1990

Art. 13

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri in ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni".