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LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal: 23-3-1990
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, l'albo delle  persone  idonee  all'ufficio  di  presidente  di
seggio elettorale. 
  2. La prima iscrizione nel predetto albo  e'  disposta,  d'ufficio,
dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce  i  nominativi
degli elettori appartenenti alle particolari categorie  elencate  nel
primo comma dell'articolo 35 del  testo  unico  delle  leggi  recanti
norme per la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  di
seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel  secondo  comma
dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  di
seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonche', per  ciascun
comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del
citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20. 
  3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del  titolo
di studio non  inferiore  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. 
  4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di  ogni
anno dispone la cancellazione dall'albo; 
   a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge; 
   b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di
seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo; 
   c) di coloro che hanno presieduto seggi  le  cui  operazioni  sono
state annullate con decisione del giudice  amministrativo  anche  non
definitiva; 
   d) di coloro che sono stati condannati,  anche  con  sentenza  non
definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel  titolo  VII  del
testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570  del
1960; 
   e) di coloro  che,  sulla  base  di  segnalazione  effettuata  dai
presidenti degli  uffici  immediatamente  sovraordinati  agli  uffici
elettorali  di  sezione,  e  comunque  denominati,   si   sono   resi
responsabili di gravi inadempienze. 
  5. Le operazioni di cancellazione  dall'albo  sono  comunicate,  in
estratto,  dal  presidente   della   corte   d'appello   ai   sindaci
relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi
in precedenza segnalati, perche', sentita la  commissione  elettorale
comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il  mese  di
febbraio di ogni anno ed in  numero  doppio  rispetto  a  quello  dei
depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente
dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una  delle  categorie
indicate  nell'articolo  38  del  testo  unico  n.  361  del  1957  e
nell'articolo 23 del testo unico  n.  570  del  1960,  che  siano  in
possesso del titolo di studio previsto dal comma  3.  Nella  proposta
dovranno  essere  precisati  i  nominativi  di  coloro  che   abbiano
manifestato con dichiarazione scritta gradimento  per  l'incarico  di
presidente di seggio elettorale. 
  6. Analoghe comunicazioni  sono  effettuate  dal  presidente  della
corte  d'appello  nei   confronti   dei   presidenti   degli   ordini
professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano  stati
dagli  stessi  in  precedenza  segnalati,  perche'  propongano,   per
l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed  in
numero doppio rispetto a  quello  dei  depennati,  i  nominativi  dei
professionisti che  abbiano  manifestato  con  dichiarazione  scritta
gradimento per l'incarico di presidente  di  seggio  elettorale,  con
esclusione  di  quelli  compresi  in  una  delle  categorie  indicate
nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e  nell'articolo  23
del testo unico n. 570 del 1960. 
  7. Ai fini  dell'aggiornamento  periodico  dell'albo,  i  cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti
di idoneita', possono chiedere, entro il  mese  di  ottobre  di  ogni
anno, di essere inseriti nell'albo delle persone  idonee  all'ufficio
di presidente di seggio elettorale  presentando  domanda  scritta  al
sindaco, nella quale devono  indicare  data  di  nascita,  titolo  di
studio, residenza, professione, arte o mestiere. 
  8.  Il  sindaco,  sentita  la  commissione   elettorale   comunale,
accertato che  i  richiedenti  sono  in  possesso  dei  requisiti  di
idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate  dall'articolo
38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico
n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria  della  corte
d'appello. 
  9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5,  6  e
7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri  indicati  ai
commi 2 e 3  dal  presidente  della  corte  d'appello  accordando  la
precedenza a coloro che  hanno  manifestato  gradimento  o  formulato
domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale. 
          AVVERTENZA: 
                   Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22 
             maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo 
               della presente legge corredato delle relative note, ai 
            sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione 
               del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione 
             delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente 
                della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficali della 
            Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
          della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.