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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 settembre 1989, n. 454

Regolamento concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/2/1990
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Testo in vigore dal: 25-2-1990
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima ed in particolare l'art. 32;
  Visto  il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 111 del citato regolamento, che fa
divieto  di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la
profondita'  delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia
marine dalla costa;
  Visto il proprio decreto 14 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 ottobre 1985, n. 249)
modificato  dal  decreto  28 febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  65  del  28  febbraio  1986),  relativo alla deroga al
suddetto  divieto nel periodo da ottobre a giugno per i compartimenti
da Rimini a Trieste;
  Visto  l'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante
disciplina  dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che  il  secondo piano nazionale della pesca approvato
con  decreto  ministeriale  4 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1988) indica,
per  quanto concerne la pesca a strascico, la necessita' di pervenire
all'abrogazione   della  suddetta  deroga  all'art.  111  del  citato
regolamento n. 1639 del 1968;
  Considerato  che,  per  motivi  economico-sociali  della  categoria
interessata  e'  necessario pervenire all'abrogazione di detta deroga
con gradualita', in modo da mettere in grado gli interessati di poter
intraprendere spontanee iniziative di alternativa;
  Sentita  la  commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ed  il  comitato  nazionale  per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato reso nall'adunanza del 13
luglio 1989;
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi della citata legge n. 400/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  compartimenti marittimi da Rimini a Trieste la campagna di
pesca  a  strascico 1989-90 e' autorizzata nel periodo 1› novembre-31
marzo  con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12
millimetri. La distanza dalla costa non dovra' essere inferiore ad un
miglio per i compartimenti da Rimini a Venezia e ad un miglio e mezzo
per i compartimenti di Trieste e Monfalcone.
  2. Ad iniziare dalla campagna di pesca 1990-91 la pesca a strascico
entro  le  tre  miglia  dalla  costa  nei  compartimenti  suddetti e'
autorizzata nel periodo 1› novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi
maglie  di apertura non inferiore a 12 millimetri ad una distanza non
inferiore ad un miglio e mezzo.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 32 della legge n.
          963/1965:
             "Art.  32 (Potere del Ministro della marina mercantile).
          - Il Ministro  per  la  marina  mercantile  puo',  con  suo
          decreto,  sentita la Commissione consultiva centrale per la
          pesca marittima, emanare  norme  per  la  disciplina  della
          pesca  anche  in  deroga  alle discipline regolamentari, al
          fine   di   adeguarla   al   progresso   delle   conoscenze
          scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne
          lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di
          essa".
             -  Si  trascrive  il testo dell'art. 111 del regolamento
          per l'esecuzione della legge sulla disciplina  della  pesca
          marittima approvato con D.P.R. n. 1639/1968:
             "Art.  111  (Limitazioni  di uso). - E' vietato l'uso di
          reti  da  traino  nelle  zone  di  mare  nelle   quali   la
          profondita'  delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le
          tre miglia marine dalla  costa,  salvo  che  la  pesca  sia
          esercitata con natanti a remi, o a mano da terra".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono essere  adottatti  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca
          marittima  ed  il  Comitato  nazionale  di  gestione  delle
          risorse  biologiche del mare nella seduta del 6 aprile 1989
          ha espresso a maggioranza parere favorevole  alle  proposte
          formulate  dal  gruppo di lavoro, nella seduta del 21 marzo
          1989 e cioe' di riportare la deroga alle modalita' previste
          nell'anno  1978  per salvaguardare le forme giovanili e nel
          contempo consentire di pescare alcune specie che altrimenti
          non verrebbero piu' catturate.