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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 434

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  coordinamento  dei  programmi  degli  interventi  statali e
regionali nella Valle d'Aosta di cui al comma 3  dell'art.  13  della
legge  23  agosto 1988, n. 400, e' attuato secondo le indicazioni del
presente  decreto,  fermi  restando  i  procedimenti   stabiliti   da
specifiche  disposizioni  di  legge che concernano la Valle d'Aosta o
siano ad essa applicabili.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  La  legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto
          speciale della Valle d'Aosta.
             - La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare
          uno o piu' decreti aventi  forza  di  legge  ordinaria  per
          completare  il trasferimento delle funzioni attribuite alla
          regione  Valle  d'Aosta  dalla  legge   costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
          Nota all'art. 1:
             Il   comma  3  dell'art.  13  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: "Per la
          regione  siciliana  e  per  la  regione  Valle  d'Aosta  il
          coordinamento  dei  programmi  degli  interventi  statali e
          regionali, nel rispetto di quanto  previsto  dagli  statuti
          speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che
          dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione
          autonoma  della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni
          contenute  nel  decreto   legislativo   luogotenenziale   7
          settembre 1945, n. 545".