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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1989, n. 403

Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986 concernente determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/01/1990
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Testo in vigore dal: 5-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
  Visto  il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio  1976,
relativo  alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di
finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del  personale
e la liquidazione del trattamento di quiescenza;
  Visto  l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data
19 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131  del  9
giugno  1986,  con  il  quale  e'  stato  sostituito  il  primo comma
dell'art. 1 del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
gennaio 1976;
  Vista  la  determinazione n. 99000/310, in data 20 aprile 1988, del
comandante generale  della  Guardia  di  finanza,  con  la  quale,  a
conclusione  dell'esperimento  iniziato  il 1› gennaio 1987, e' stata
data una nuova e definitiva struttura  ordinativa  ai  comandi  delle
zone  ligure  (I)  e  sicula  (VII) della Guardia di finanza, tale da
consentire l'esercizio di funzioni di coordinamento  e  controllo  su
tutte  le  attivita'  dei dipendenti comandi e reparti riguardanti il
personale, le operazioni, l'amministrazione e la logistica, per  cui,
in  particolare,  gli uffici amministrazione delle dipendenti legioni
sono stati assorbiti dai corrispondenti uffici inseriti nel  contesto
ordinativo delle zone stesse;
  Considerato  che  tale  provvedimento  ordinativo  e'  in  fase  di
estensione definitiva in campo nazionale;
  Ritenuta  la  necessita'  di inserire tra i comandi del Corpo della
guardia di finanza,  indicati  all'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  in  data  19 aprile 1986, i comandi di
zona;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 1› luglio 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo  comma  dell'art.  1 del decreto del Presidente della
Repubblica  in  data  19  gennaio  1976,  quale  risulta   sostituito
dall'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica in data 19
aprile 1986, relativo alla  determinazione  degli  uffici  del  Corpo
della  guardia  di  finanza  competenti  a disporre il collocamento a
riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza,
e' sostituito dal seguente:
  "Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza,
nonche' per  gli  operai  dello  Stato  in  servizio  nel  Corpo,  la
competenza  a  provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento
del  limite  di  eta'  e  a  liquidare  il  relativo  trattamento  di
quiescenza,  secondo  quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia,
della  scuola  sottufficiali,  della  legione  allievi,  del  reparto
autonomo  centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in
forza il suddetto personale".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1› dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1989
  Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 17
          Nota alle premesse:
             L'art. 87, primo comma, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976, gia'
          modificato dal D.P.R. 19 aprile 1986, e come  ulteriormente
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 1. - Per i sottufficiali e militari di truppa della
          Guardia di finanza, nonche' per gli operai dello  Stato  in
          servizio   nel   Corpo,   la  competenza  a  provvedere  al
          collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta'
          e  a  liquidare  il  relativo  trattamento  di  quiescenza,
          secondo quanto disposto dall'art.  154,  primo  comma,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n. 1092,  e'  devoluta  ai  comandi  di  zona,  di  legione
          territoriale,  dell'Accademia,  della scuola sottufficiali,
          della legione allievi,  del  reparto  autonomo  centrale  e
          della  scuola  di polizia tributaria, che hanno in forza il
          suddetto personale.
             Ai   predetti   comandi  e'  devoluta  la  competenza  a
          liquidare  il  trattamento  normale  di  quiescenza   degli
          ufficiali  della  guardia  di  finanza  in forza presso gli
          stessi, esclusi gli ufficiali generali e i colonnelli.
             Spetta  altresi'  ai  medesimi  comandi  di liquidare il
          trattamento normale di quiescenza  del  personale  indicato
          nel  primo  comma,  che  sia cessato dal servizio per causa
          diversa dal raggiungimento del limite di eta'".
             - L'art. 154, primo comma, del testo unico approvato con
          D.P.R. n.  1092/1973 cosi' recita: "Per il personale  degli
          uffici   periferici   la   competenza   a   provvedere   al
          collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta'
          e  a  liquidare  il  relativo  trattamento di quiescenza e'
          devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio  periferico
          con  circoscrizione  provinciale  o  superiore; nei casi di
          cessazione   dal   servizio   per   causa    diversa    dal
          raggiungimento  del  limite  di  eta',  il  trattamento  di
          quiescenza    normale     e'     liquidato     dall'ufficio
          precedentemente   indicato  in  base  al  provvedimento  di
          cessazione dal servizio  trasmesso  dall'organo  competente
          ovvero  in  base  a  una  sentenza della Corte di conti che
          dichiari essersi verificate le condizioni previste  per  il
          diritto a detto trattamento".