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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 382

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 (in G.U. 26/01/1990, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  fissare  nuove
quote di partecipazione a carico degli  assistiti  per  le  spese  di
assistenza specialistica e farmaceutica,  nonche'  di  provvedere  al
ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e
1988; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri  dell'interno,  di
grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
    Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica 
  1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e  di  laboratorio,
sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche,
erogate  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  regime
ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, e'
dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli  assistiti  nelle
seguenti misure: 
a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita; 
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale  e  di  laboratorio,
   con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da
   quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe  di  cui
   al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con  un
   limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per  ogni  branca
   specialistica e di  L.  60.000  per  piu'  branche  specialistiche
   contemporanee.(3) 
  2.  Le  branche  specialistiche  e  le  relative  prestazioni,  con
determinazione delle tariffe e della partecipazione  alla  spesa,  in
conformita' ai criteri fissati al comma 1, lettera  b),  sono  quelle
determinate nel decreto del Ministro della sanita' in data 28  aprile
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1989, e
successive modificazioni. 
  ((3.  Le   prescrizioni   di   prestazioni   relative   a   branche
specialistiche diverse devono essere formulate su  ricette  distinte.
In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di  otto
prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni  di
medicina fisica e riabilitazione incluse  nel  decreto  del  Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre  1996,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che recano  l'indicazione  del  ciclo,
per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre  cicli  fatte
salve le specifiche  patologie  che  sono  individuate  con  apposito
decreto del Ministro della sanita', previo parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia)). ((8)) 
  4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1  e'
effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni,
secondo le modalita' di versamento dalla medesima stabilite.  Per  le
strutture  a  gestione  diretta  i  competenti   organi   dell'unita'
sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale  necessario,
anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilita' del personale. 
  5. La quota  di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n.  514,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, e'
determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta
e' elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione  per  ogni
ricetta farmaceutica e' determinato in L. 30.000. Il termine  del  30
giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della  legge  1  febbraio
1989, n. 37, e' anticipato al 31 dicembre 1989. 
  6. Fermo restando  il  disposto  del  decreto  del  Ministro  della
sanita' in data 30 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 1989, entro il termine stabilito  dell'articolo
1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n.  37,  il  Ministro  della
sanita' provvede , previo parere della Commissione unica del farmaco,
alla revisione definitiva del  prontuario  terapeutico  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  7. Le quote di partecipazione  alla  spesa  farmaceutica  da  parte
dell'assistito, nelle misure del 30 e del 40 per cento, previste  dai
commi 5 e 6 del presente articolo e dall'articolo 3, comma  4,  della
legge 1° febbraio 1989, n. 37, non si applicano ai farmaci con prezzo
di vendita al pubblico non superiore a L. 5.000. 
  8. La quota di partecipazione alla spesa per  le  cure  termali  e'
determinata  nella  misura   del   30   per   cento   delle   tariffe
convenzionate, con arrotondamento alle 500  lire  superiori,  con  il
limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di
cui al comma 2 sono indicate  le  tariffe  e  le  relative  quote  di
partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano
le cure termali al di  fuori  del  periodo  di  ferie  o  di  congedo
ordinario la prestazione deve  iniziare  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta del  medico  curante.  Le  prestazioni  termali  di  natura
preventiva  erogate  dall'INPS  non   danno   titolo   all'indennita'
economica di malattia. 
  9. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo
22 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 si
applicano a tutti i cittadini, italiani e degli  Stati  membri  della
CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale. 
  10. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 9, valutato in L. 2.500.000.000 per  l'anno  1990  e  in  L.
5.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1989-1991,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1989,
utilizzando  l'accantonamento  "Ratifica  ed  esecuzione  di  accordi
internazionali". 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art.  4,comma  4)
che "La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge  25  novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  gennaio
1990,  n.  8,  e  per  le  prestazioni  di  medicina  fisica   e   di
riabilitazione e' determinata nella misura del 50 per cento." 
    
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 35, comma 2)
che "Il decreto del Ministro della sanita' di  cui  al  comma  3  del
citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e' emanato entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge.  Fino  all'emanazione  del
predetto decreto ministeriale resta in vigore la  disciplina  dettata
dal citato decreto-legge n. 382 del 1989."