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DECRETO-LEGGE 13 novembre 1989, n. 370

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1989, n. 410 (in G.U. 30/12/1989, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione
alla  pendenza  di  importanti  processi  per  fatti  di  eccezionale
gravita', di adeguare i termini di custodia cautelare delle  fasi  di
impugnazioni per i procedimenti  che  proseguono  con  l'applicazione
delle norme dell'abrogato codice di procedura penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo  251  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono
con l'applicazione delle norme vigenti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272  del
codice abrogato e' modificato come segue: 
    a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente: 
     "2) se dalla  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado  sono
decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui  al  numero
2) del primo comma, sei mesi per i reati di  cui  al  numero  3)  del
primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo  comma
diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e  sei
mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza  che  sia
intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;"; 
    b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
   "La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare: 
   cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1); 
   un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2); 
   due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3); 
   ((tre anni e tre mesi)) per i reati di cui al primo comma,  numero
4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); 
   sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5)."; 
    c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  "La durata della custodia cautelare ((non puo' comunque superare un
terzo del massimo della  pena))  temporanea  prevista  per  il  reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena  dell'ergastolo
e' equiparata alla pena massima temporanea."; 
    d) nel nono comma le parole: "dei  commi  sesto  e  ottavo"  sono
sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".