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LEGGE 30 ottobre 1989, n. 353

Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

note: Entrata in vigore della legge: 7/11/1989
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Testo in vigore dal: 7-11-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la  concessione di un contributo volontario di
30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del  Fondo
delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.