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LEGGE 10 ottobre 1989, n. 349

Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.

note: Entrata in vigore della legge: 9/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 9-11-1989
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Delega legislativa al Governo in materia di
           legislazione doganale, di amministrazione delle
           dogane e imposte indirette, di contrabbando, di
           ordinamento ed esercizio dei magazzini generali
                 e delega ad adottare un testo unico)
1.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica  e
l'integrazione  delle  disposizioni  legislative in materia doganale,
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo  2  e  nel
termine   di   cui  all'articolo  6,  comma  1,  e  di  quelle  sulla
organizzazione  centrale  e  periferica  dell'amministrazione   delle
dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale,
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e  nel
termine  di  cui  all'articolo  6, comma 2, per meglio adeguarle, nel
rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze  della  produzione  e
dei  traffici,  a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed
alla complessita' e peculiarita' del servizio.
2.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi, secondo i principi e criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti
norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente
per  oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia
dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli
spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi
in via  amministrativa,  nonche'  di  ripartizione  dei  proventi  di
confisca.
3.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel  termine  di
cui   all'articolo   6,  comma  4,  un  decreto  legislativo  recante
l'aggiornamento,  la  modifica  e  la  integrazione  del  regolamento
generale   concernente  l'ordinamento  e  l'esercizio  dei  magazzini
generali e  l'applicazione  delle  discipline  doganali  ai  predetti
magazzini  generali,  approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n.
126.
4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  un  decreto
legislativo  contenente  un  testo  unico  nel quale siano raccolte e
riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed
in  materia  di  imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad
esse le modifiche ed  integrazioni  necessarie  ai  fini  della  loro
armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie,
attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  con  le  disposizioni  in
materia   doganale   e  con  quelle  concernenti  compiti  di  natura
extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  R.D.  n. 126/1927 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.