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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989, n. 348

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/11/1989
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 8-11-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  l'articolo  unico  della  legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e
l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere  e  perito
commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1068;
  Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le
prestazioni  professionali  dei  ragionieri  e  periti   commerciali,
approvata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre
1974, n. 567;
  Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
  Visto  il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale
dei prezzi in data 9 dicembre 1988;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1989;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  del
tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nell'art.  7,  secondo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato  decreto,
i  minimi  di  L.  5.000.000  e  di L. 200.000 sono, rispettivamente,
elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  legge n. 3060/1952 reca: "Delega al Governo della
          facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle
          professioni  di  esercente  in  economia  e  commercio e di
          ragioniere".
             -   Il   testo   dell'art.   47  dell'ordinamento  della
          professione di ragioniere e perito  commerciale,  approvato
          con D P.R. n. 1068/1953, e' il seguente:
             "Art.  47 (Criteri per la determinazione degli onorari).
          - I criteri per la determinazione  degli  onorari  e  delle
          indennita'  e per la liquidazione delle spese, spettanti ai
          ragionieri  e  periti  commerciali,  sono   stabiliti   con
          tariffa,  a  carattere nazionale, approvata con decreto del
          Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia  e
          giustizia,  di concerto con i Ministri per l'industria e il
          commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale".
             -  Il  comma  1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti  legislativi.   Il  comma  4  dello stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  7  del  D P.R.  n.  567/1974, come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.    7    (Valore    dell'incarico).   -   Ai   fini
          dell'applicazione della tariffa, il  valore  dell'incarico,
          quando non sia stato concordato col cliente, e' determinato
          in base  a  quanto  previsto  dai  singoli  articoli  della
          presente tariffa.
             Per  incarichi  di  valore  indeterminato, l'onorario si
          determina riferendosi ai criteri  indicati  nell'art.  2  e
          partendo  da  un  minimo  di  L. 11.000.000 o, per pratiche
          tributarie, di L. 1.100.000 di tributo.
             L'assistenza  in procedure concorsuali o in componimenti
          stragiudiziali e' compensata, se in favore  del  creditore,
          con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del
          debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo.
             Per  l'assistenza in materia di successioni, divisioni e
          liquidazioni,  si  ha  riguardo  al  valore   della   quota
          attribuita al cliente.
             Per  l'assistenza  in  materia tributaria si ha riguardo
          all'ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalita' e
          di ogni altro accessorio.
             E'  fatta  eccezione per le dichiarazioni tributarie per
          le  quali  si  ha  riguardo   all'ammontare   del   reddito
          imponibile dichiarato.
             Per  le  prestazioni  relative ad incarico giudiziario o
          convenzionale di gestione amministrativa,  l'onorario,  ove
          non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito,
          e' stabilito sulla base di una  percentuale  delle  rendite
          lorde  dei  beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico
          duri   meno   di   un   anno,    sulle    entrate    annue,
          proporzionalmente ridotte".