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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 settembre 1989, n. 333

Regolamento concernente modificazioni ai limiti massimi generali di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/10/1989
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-10-1989
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il  Ministro  dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398, recante
modificazioni  ai limiti massimi di velocita' per gli autoveicoli e i
motoveicoli  circolanti  su  strade  ed  autostrade  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988;
  Visto   il   voto   espresso  dalla  commissione  IX  della  Camera
(trasporti,  poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle
risoluzioni  n.  7-00199,  n.  7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in
particolare,  l'approvazione  da  parte  della commissione stessa del
punto   della  risoluzione  n.  7-00202  che  impegna  il  Governo  a
"promuovere   in  sede  europea  iniziative  adeguate  affinche'  sia
definita  una  normativa  comune  per  tutti  gli  Stati membri e nel
frattempo a fissare limiti alla velocita' massima, uguali per tutti i
giorni  della  settimana,  sulle  autostrade e sulle strade a quattro
corsie  equiparabili  nella seguente misura: 130 chilometri orari per
le  vetture  di  cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110
per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici";
  Ritenuto  di  conformarsi  al  voto  della citata commissione della
Camera  dei  deputati, ribadito merce' l'approvazione, da parte della
stessa  Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della
mozione n. 1-00317;
  Ritenuto,  altresi',  di mantenere limiti inferiori per particolari
categorie  di  veicoli  gia'  fissati  dalle  vigenti disposizioni in
materia;
  Sentiti  i  Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 21 settembre 1989;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto i limiti
massimi generali di velocita' sono cosi' stabiliti:
    a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli
    abitati  per  tutti  gli autoveicoli e motoveicoli: 90 chilometri
    orari;
b) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata inferiore a
1.100  centimetri  cubici e per i motoveicoli con cilindrata compresa
tra  150  centimetri  cubici  e 349 centimetri cubici: 110 chilometri
orari;
    c)  sulle  autostrade  per gli autoveicoli di cilindrata uguale o
superiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli di cilindrata
superiore a 349 centimetri cubici: 130 chilometri orari.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  631/1977  reca  norme  sui  limiti  di
          velocita' dei veicoli a motore.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.