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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1989, n. 233

Regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1989
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Testo in vigore dal: 2-7-1989
                             IL MINISTRO
           PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
VISTI  gli  artt.  9  e  seguenti  della  legge 1o marzo 1986, n. 64,
concernente gli incentivi finanziari per il riequilibrio territoriale
e lo sviluppo nei territori meridionali:
VISTI  gli  artt.  62  e  seguenti  del Testo Unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del
contributo  in  conto  capitale e del finanziamento a tasso agevolato
alle iniziative industriali del Mezzogiorno;
VISTO  l'art.  73,  ultimo comma, del citato T.U. n. 218 del 1978, in
base  al  quale  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno  definisce  con  proprio  decreto  le  procedure  per  la
concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;
VISTO l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato;
CONSIDERATA l'opportunita' di disciplinare con norme regolamentari le
procedure  per  la  concessione  e la liquidazione delle agevolazioni
finanziarie  suindicate,  in  modo da garantire il piu' alto grado di
tempestivita' e di efficienza dell'azione amministrativa nel rispetto
del principio di imparzialita';
ATTESA  la  necessita' di emanare, ai fini sopraindicati, il presente
regolamento;
                              DECRETA:
                               Art. 1
            (Presentazione delle domande di agevolazione)
1.  La  richiesta delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt.
63  e  seguenti del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e 9 della legge 1 marzo
1986,  n.  64, e' formulata dall'operatore mediante un'unica domanda,
compilata  in  conformita'  al  modulo  allegato, e presentata ad uno
degli  Istituti di credito a medio termine, autorizzati ad esercitare
il credito a medio termine nel Mezzogiorno.
2.  La  domanda  e' presentata altresi' all'Agenzia per la promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  ed  anche  al  Ministro  per  gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno, qualora riguardi iniziative
da   sottoporre  all'esame  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione industriale.
3. L'Istituto di credito trasmette, mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  copia  della  domanda,  se ammissibile alla
istruttoria  in  base all'art. 2, comma 4, del presente decreto, alla
Regione interessata, che puo' comunicare, entro il termine perentorio
di  30  giorni  dalla  data  di ricevimento della lettera, il proprio
motivato  parere, con riferimento all'assetto territoriale regionale,
ambientale  ed alla programmazione regionale, inviandolo all'Istituto
di  credito,  all'Agenzia  nonche'  al  Ministro  per  gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  se  la domanda concerne iniziative da
sottoporre   all'esame   del   Comitato   interministeriale   per  la
programmazione  industriale,  La  scadenza del termine suindicato non
incide sulla permanenza delle competenze regionali.