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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari nella provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/5/1989
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-5-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetto art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Bolzano
e'  attribuita  la  potesta' di emanare, nei limiti di cui all'art. 5
dello stesso decreto, norme legislative per i servizi  relativi  alla
materia   dell'assistenza   scolastica   a   favore   degli  studenti
universitari.
  2.   Nell'esercizio  di  tale  potesta'  la  provincia  continua  a
provvedere all'assistenza degli studenti  universitari,  stabilimente
residenti  sul suo territorio, prevista dall'art. 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3.  A  questo  fine  la  provincia  puo',  in sostituzione totale o
parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi  di  assistenza
in  favore  degli  studenti  iscritti  ad  istituzioni  universitarie
funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area  culturale
di  lingua  tedesca,  mediante la stipula di apposite convenzioni con
organismi competenti o con soggetti idonei.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1989
  Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 18
  (Registrato  con  riserva  ai  sensi  della  delibera delle Sezioni
riunite
13 aprile 1989, n. 64)
          AVVERTENZA:
             Il  testo  di  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' il seguente:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".
           Nota all'art. 1:
             Gli  articoli  5,  17  e 113 del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono
          cosi' formulati:
             "Art.  5.  -  La  regione,  nei  limiti  del  precedente
          articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello  Stato,
          emana norme legislative nelle seguenti materie:
              1) ordinamento dei comuni;
              2)   ordinamento   delle   istituzioni   pubbliche   di
          assistenza e beneficienza;
              3)  ordinamento  degli  enti  di credito fondiario e di
          credito agrario, delle casse di  risparmio  e  delle  casse
          rurali,  nonche'  delle  aziende  di  credito  a  carattere
          regionale".
             "Art. 17. - Con legge dello Stato puo' essere attribuita
          alla regione e alle province la potesta' di  emanare  norme
          legislative  per  servizi  relativi a materie estranee alle
          rispettive competenze previste dal presente statuto".
             "Art.  113.  -  Restano  ferme le disposizioni contenute
          nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio  1958,  n.
          1,  concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva
          la potesta' della provincia stessa di aggiornare  i  limiti
          di valore e di modificare il numero delle borse di studio".