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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/2022)
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Testo in vigore dal: 5-9-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dal predetto art. 107; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  di  grazia  e
giustizia, delle finanze, per la funzione pubblica e per  gli  affari
generali ed i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina,  in  attuazione  delle  norme
contenute nel titolo XI dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua  tedesca.  Nella  regione  la
lingua tedesca e' parificata a quella  italiana,  che  e'  la  lingua
ufficiale dello Stato: 
    a) nei rapporti con  gli  organi  e  gli  uffici  della  pubblica
amministrazione e degli enti pubblici,  situati  nella  provincia  di
Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di
servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima; 
    b) nei rapporti con  gli  uffici  giudiziari  e  con  gli  organi
giurisdizionali ordinari, amministrativi e  tributari  situati  nella
provincia di Bolzano; 
    c) nei rapporti con  la  corte  d'appello,  la  corte  di  assise
d'appello, la sezione della  corte  d'appello  per  i  minorenni,  la
Procura Generale presso  la  corte  d'appello,  il  tribunale  per  i
minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di  sorveglianza,
il commissario  regionale  per  la  liquidazione  degli  usi  civici,
nonche' con ogni altro ufficio giudiziario e  organo  giurisdizionale
ordinario, amministrativo ((,contabile,)) o tributario, con  sede  in
provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano; 
    d) nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli
organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle  lettere  a),
b) e c); 
    e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti  degli
ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di  Bolzano  o
in provincia di Trento ma con competenza  anche  nella  provincia  di
Bolzano; 
    f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati. 
  2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate
e per il  personale  della  Polizia  di  Stato  che  e'  soggetto  ad
ordinamenti di tipo militare, la lingua  soggiace  alle  disposizioni
del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che
riguardano l'attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad
avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.