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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1989, n. 125

Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/04/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 02 giugno 1989, n. 214 (in G.U. 05/06/1989, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1990)
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Testo in vigore dal: 13-4-1989
al: 28-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Se il giorno 22 di ciascun mese e' non lavorativo per le aziende
di credito e le casse rurali ed artigiane indicate  nel  primo  comma
dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633,  le  liquidazioni  ed  i  versamenti  mensili
dell'imposta sul valore aggiunto, previsti nel primo  e  nel  secondo
comma dell'articolo 27 del predetto decreto, devono essere effettuati
nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente. 
  2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai
sensi del primo comma dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono effettuare per conto
del contribuente il versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  in
apposita contabilita' speciale aperta presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a
quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso. 
  3.  Nel  caso  in  cui   l'ordine   del   contribuente   intervenga
successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da  parte
delle  aziende  di  credito  e   delle   casse   artigiane   delegate
nell'apposita  contabilita'  speciale  aperta  presso  la  competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve  comunque  avvenire
non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento,  sempre
che tra questo e la data dell'ordine di versamento  intercorrano  due
giorni, di cui almeno uno lavorativo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  partire
dalla  liquidazione  dell'imposta   effettuata   sulla   base   delle
annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.