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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1989)
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Testo in vigore dal: 2-4-1989
                            IL PRESIDENTE 
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n.  93,  legge  quadro  sul  pubblico
impiego; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554,  recante  disposizioni  in
materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7 che  prescrive
l'emanazione,  mediante  apposito   decreto,   di   norme   volte   a
disciplinare con carattere di generalita' l'istituto del rapporto  di
lavoro a tempo parziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29 settembre 1988, registrato alla Corte dei  conti  il  1›  dicembre
1988, registro n. 12 Presidenza, foglio  n.  74,  recante  delega  di
funzioni  all'on.  dott.  Paolo  Cirino  Pomicino,   Ministro   senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica; 
  Sentite le competenti commissioni parlamentari; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
                                Decreta: 
                               Art. 1. 
                      Disciplina ed applicazione 
          del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale 
  1. Le Amministrazioni  civili  dello  Stato  anche  ad  ordinamento
autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici,  istituzionali
e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro  a  tempo  parziale,
secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non
diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale  e'  applicabile
la normativa che regola il rapporto a tempo pieno. 
  2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non  si  applica  al
personale delle Forze armate, al personale dei ruoli  previsti  dalla
legge 1› aprile 1981, n. 121 e dei corpi  militarmente  ordinati,  al
personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
al personale della  carriera  diplomatica,  ai  magistrati  ordinari,
amministrativi e militari,  agli  avvocati  e  ai  procuratori  dello
Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi  equiparate,
al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai  sensi
dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale  di  ruolo
soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli  affari
esteri e  di  altre  amministrazioni  ed  enti  pubblici  che  presti
servizio all'estero. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  altresi'
al personale ispettivo, direttivo ed ai  coordinatori  amministrativi
delle scuole di ogni ordine e grado. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  121/1981 concerne il nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
             -  Il  contenuto  dell'art.  12  della  legge n. 65/1986
          (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e'
          il seguente:
             "Art.  12  (Applicazione ad altri enti locali). - 1. Gli
          enti locali diversi dai  comuni  svolgono  le  funzioni  di
          polizia  locale  di  cui  sono  titolari,  anche a mezzo di
          appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni  di
          cui  agli  articoli  2,  6,  8,  11, 13 e 14 della presente
          legge, sostituendo al  comune  ed  ai  suoi  organi  l'ente
          locale e gli organi corrispondenti.
             2.  E'  altresi'  applicabile  il disposto dell'art. 10,
          comma 2, della presente legge in favore  del  personale  di
          vigilanza,  in relazione alle funzioni di cui al precedente
          art. 5 effettivamente svolte".