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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1989, n. 116

Sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/04/1989
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Testo in vigore dal: 16-4-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche' le
relative norme di esecuzione, approvate con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
1986,  recante snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione
agli impieghi nelle amministrazioni statali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente, ferma
restando la rubrica:
  "Art.  7.  - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di
esame  due  buste  di  eguale  colore:  una  grande  ed  una  piccola
contenente un cartoncino bianco.
  Il   candidato,   dopo   aver   svolto   il   tema,  senza  apporvi
sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il  foglio  o  i  fogli
nella  busta  grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il
luogo di nascita nel cartoncino e  lo  chiude  nella  busta  piccola.
Pone,  quindi,  anche  la  busta  piccola nella grande che richiude e
consegna al presidente della commissione o del comitato di  vigilanza
od  a  chi  ne  fa  le  veci.  Il  presidente della commissione o del
comitato di vigilanza o chi ne fa  le  veci,  appone  trasversalmente
sulle  buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o
la  restante  parte  della  busta  stessa,   la   propria   firma   e
l'indicazione della data della consegna.
  Al  termine  di  ogni  giorno  di  esame viene assegnato alla busta
contenente l'elaborato di ciascun concorrente  lo  stesso  numero  da
apporsi  sulla  linguetta  staccabile,  in  modo  da  poter  riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti  allo
stesso candidato.
  Entro  le  ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima
prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo  stesso
numero  in  una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta
numerata.  Tale  operazione  viene   effettuata   dalla   commissione
esaminatrice  o  dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno
due componenti della commissione  stessa  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora  di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in
aula all'ultima prova di esame,  con  l'avvertimento  che  alcuni  di
essi,  in  numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere
alle anzidette operazioni.
  I  pieghi  sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice
quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi  a  ciascuna
prova d'esame.
  Il  riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del
giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
  I  pieghi  contenenti  i  lavori  svolti  dai  candidati nelle sedi
diverse da  quella  della  commissione  esaminatrice  ed  i  relativi
verbali  sono  custoditi  dal  presidente  del  singolo  comitato  di
vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite
del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al
termine delle prove scritte".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 20 della legge n. 93/1983 (Legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
             "Art.  20 (Procedure di reclutamento). - Il reclutamento
          dei pubblici dipendenti  avviene  mediante  concorso.  Esso
          consiste   nella   valutazione  obiettiva  del  merito  dei
          candidati accertato mediante l'esame dei titoli  e/o  prove
          selettive   oppure   per   mezzo   di  corsi  selettivi  di
          reclutamento  e  formazione  a  contenuto  teorico-pratico,
          volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per
          la qualifica cui inerisce l'assunzione.
             Il   concorso   deve  svolgersi  con  modalita'  che  ne
          garantiscano  la   tempestivita',   l'economicita'   e   la
          celerita'  di  espletamento,  ricorrendo,  ove  necessario,
          all'ausilio  di  sistemi  automatizzati  ed   a   selezioni
          decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le
          stesse qualifiche anche se relative ad  amministrazioni  ed
          enti diversi.
             Sono  tassativamente  indicati  dalla  legge  i  casi di
          assunzione  obbligatoria  di   appartenenti   a   categorie
          protette.
             I  requisiti  per  l'assunzione  ad  un pubblico impiego
          restano fissati dalle vigenti leggi.
             L'assunzione definitiva del dipendente e' subordinata al
          superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata
          per     le     stesse     qualifiche,     indipendentemente
          dall'amministrazione di appartenenza".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina della attivita' di Governo e ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".