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LEGGE 18 marzo 1989, n. 106

Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1989
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Testo in vigore dal: 12-4-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   L'Istituto   nazionale   per  il  commercio  estero  (ICE)  ha
personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'  l'ente  che  ha  il
compito  di  promuovere,  agevolare  e  sviluppare,  con  particolare
riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e
raggruppamenti  tra  le  stesse costituiti, il commercio italiano con
l'estero.  L'Istituto  svolge  la  propria  attivita',  improntata  a
criteri  di  efficienza  ed  economicita',  sulla  base  di programmi
approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive.
Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto
ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed
e'   sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero.
  2.  Il  Ministro  del commercio con l'estero vigila che l'attivita'
dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive  impartite,  al
raggiungimento  degli obiettivi programmati; approva, di concerto con
il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di  amministrazione
relative  al  bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva
le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla  presente
legge  o  dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro
vigilante,  unitamente  al   bilancio   consuntivo,   una   relazione
sull'attivita'   svolta   nell'esercizio   scaduto,  con  particolare
riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi  sostenuti,
e allo stato di attuazione dei programmi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.