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LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
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Testo in vigore dal: 1-4-1989
al: 22-3-1990
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. In ogni comune della Repubblica e' istituito,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'albo
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore  e  di  segretario  di
seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte
superiore al numero complessivo  di  scrutatori  e  di  segretari  da
nominare nel comune. 
  2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) essere elettore del comune; 
    b) non aver superato il settantesimo anno di eta'; 
    c) essere in possesso almeno del titolo di  studio  della  scuola
dell'obbligo. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             L'art.   53   del   testo   unico  delle  leggi  per  la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
          e' trascritto nella nota all'art. 7.