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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

note: Entrata in vigore della legge: 1-5-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1990)
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Testo in vigore dal: 1-5-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               Promulga
la seguente legge:
                                Art. 1
1.  L'articolo  30  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, e
sostituito dal seguente:
"Art.  30  (Sede  della  pretura).  -  1.  La pretura ha sede in ogni
capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento
e comunque in ogni capoluogo di provincia".
2.  La  tabella  A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi
          dell'art. 10, commi 2 e 3 del  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di legge modificate o alle quali e operati il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
          Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario.