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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1988, n. 514

Misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/12/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 23 (in G.U. 30/01/1989, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1990)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-1-1990
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria  al  fine  di
razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento  della
medesima, nonche' per il ripiano  dei  disavanzi  di  bilancio  delle
unita' sanitarie locali e della Croce rossa italiana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
          Misure per il contenimento della spesa sanitaria 
 
  1. Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le  quote
previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987,
n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  1987,
n. 531, sono sostituite con una quota di  partecipazione  alla  spesa
pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con  arrotondamento  alle
500 lire superiori. ((2)) 
  2.  Le  specialita'  medicinali   corrispondenti   alle   categorie
terapeutiche di cui all'articolo 6 del  decreto  del  Ministro  della
sanita'  in  data  13  aprile  1984,   pubblicato   nel   supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  106  del  16  aprile  1984,
indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro  della  sanita'
in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  179
del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre  1988,
alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento
del prezzo di vendita, con arrotondamento alle  500  lire  superiori,
ferma restando la quota  fissa  per  ricetta  di  L.  2.000.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 GENNAIO 1989, N. 23. 
  2-bis. La partecipazione alla spesa per le specialita'  medicinali,
da parte  dei  cittadini,  non  puo'  superare  lire  trentamila  per
ricetta. 
  2-ter. Sono compresi fra le categorie dei  cittadini  esenti  dalla
partecipazione alla spesa per le specialita' medicinali i residenti a
scopo  di  recupero  nelle  comunita'  per  tossicodipendenti.   Sono
altresi' esenti i cittadini affetti da diabete mellito,  da  sclerosi
multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi. 
  3. Fino ai nuovi accordi  collettivi  nazionali  non  trovano  piu'
applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare
impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41  e
29  degli  accordi  collettivi  nazionali  di  cui  ai  decreti   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 25 novembre 1989,  n.  382,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 ha disposto (con l'art.  1,  comma  5)
che "La quota  di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n.  514,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, e'
determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta
e' elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione  per  ogni
ricetta farmaceutica e' determinato in L. 30.000."